I soggetti ISA che aderiscono al CPB per il 2025-2026 possono accedere alla sanatoria per gli anni pregressi versando, per ciascuna annualità, le somme previste e ottenendo così una sostanziale copertura da tutti gli accertamenti ai fini imposte dirette e dagli accertamenti analitico induttivi ai fini iva.
La sanatoria fiscale 2019-2023 è di particolare interesse in questo contesto.
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Indice
I soggetti interessati
Contribuenti ISA che hanno aderito al CPB per il 2025-2026, specialmente quelli interessati alla sanatoria fiscale 2019-2023.
Costo della sanatoria
Variabile in relazione al punteggio ISA dell’anno. La base imponibile è costituita dalla differenza tra: reddito dichiarato in ciascuna annualità e incremento dello stesso calcolato nelle seguenti misure:
- 5% : in caso di punteggio ISA pari a 10;
- 10% : in caso di punteggio ISA tra 8 e 10;
- 20%: in caso di punteggio ISA tra 6 e 8;
- 30%: in caso di punteggio ISA tra 4 e 6;
- 40%: in caso di punteggio ISA tra 3 e 4;
- 50%: in caso di punteggio ISA inferiore a 3.
Imposta sostitutiva
Per il 2019 – 2022 – 2023 la misura dell’imposta sostitutiva è così individuata:
- 10%: in caso di punteggio ISA pari o superiore a 8;
- 12% in caso di punteggio ISA tra 6 e 8;
- 15% in caso di punteggio ISA inferiore a 6.
Per il 2020 e 2021 l’imposta sostitutiva è ridotta del 30 %.
L’imposta sostitutiva non può essere inferiore a € 1.00.
Annualità oggetto della sanatoria
Una o più annualità 2019-2023 in cui il contribuente ha applicato gli ISA e quelle in cui c’è una causa di esclusione ISA connessa al COVID, al periodo di non normale svolgimento dell’attività o al multiattività sono comprese nella sanatoria fiscale 2019-2023.
Modalità di definizione
Pagamento somme dovute in unica soluzione o ratealmente in un massimo di 10 rate mensili
Termine di versamento
La norma prevede i seguenti termini di versamento
- 1.1.2026 – 15.3.2026 – unica soluzione;
- 1.1.2026 – 15.3.2026 – prima rata di max 10 rate mensili.
Effetti della sanatoria
Inibiti gli accertamenti ex art 39 DPR 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR 633/72. La sanatoria fiscale 2019-2023 garantisce anche una copertura aggiuntiva contro futuri accertamenti.









