Reddito lavoro autonomo 2025: Novità e Aggiornamenti
27 Giu, 2025
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Le disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni sono state modificate dalla riforma fiscale (art. 5, D.Lgs. 192/2024). Con la riforma fiscale, pertanto, le novità e gli aggiornamenti sul reddito da lavoro autonomo 2025, sono un tema centrale. Le novità si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2024; pertanto dalla dichiarazione dei redditi 2025 . Il contenuto del previgente art. 54, TUIR è stato suddiviso in 8 articoli (l’art. 54-octies non riguarda gli esercenti arti e professioni).

Contattaci per un approfondimento compilando il questionario; se sei un lavoratore autonomo, pertanto, le novità e gli aggiornamenti 2025 potrebbero interessarti.

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Determinazione reddito di lavoro autonomo 2025

È confermato, quale criterio di imputazione a periodo, la generale applicazione del principio di cassa ed è altresì confermata la deroga che prevede l’applicazione del principio di competenza con riferimento agli ammortamenti, ai canoni di leasing nonché alle quote TFR. Questi elementi sono parte significativa delle novità riguardanti il Reddito lavoro autonomo 2025.

Una deroga al principio di cassa è stata introdotta per i compensi percepiti nell’anno successivo a quello in cui sono pagati dal cliente i quali vanno imputati nel periodo in cui sorge l’obbligo di effettuazione della ritenuta da parte del cliente. Tale deroga non si applica qualora il compenso non sia soggetto a ritenuta (ad esempio per il cliente “privato”).

Esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo 2025

Sono esclusi dalla formazione del reddito, in base all’art. 54, comma 2, TUIR:

  • il contributo integrativo addebitato in fattura e pagato dal committente;
  • in via generale, il rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al cliente (con effetto dal 2025). È confermato che i rimborsi delle spese sostenute in nome e per conto del cliente (fuori campo IVA ex art. 15, DPR 633/72) non sono rilevanti;
  • il riaddebito delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati e i servizi connessi.

Simmetricamente, l’art. 54-ter, TUIR, dispone che le predette spese oggetto di riaddebito sono indeducibili, tranne l’ipotesi in cui il cliente non abbia effettuato il rimborso.

Tali disposizioni si inseriscono nel contesto del Reddito lavoro autonomo 2025: Novità e Aggiornamenti.

Deducibilità beni strumentali

Per i beni strumentali, esclusi gli immobili nonché gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento, utilizzando i coefficienti del DM 31.12.88. È introdotto l’obbligo di riduzione a metà per il primo anno. È confermata la deduzione integrale della spesa nell’anno di sostenimento per l’acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a € 516. I canoni di leasing sono deducibili per competenza con le regole di durata minima contrattuale già vigenti in passato (per un periodo non inferiore a 4 anni per veicoli e alla metà del periodo di ammortamento per gli altri beni). Infine è confermata la deducibilità del 20% per le spese relative ai veicoli a motore nel limite di un veicolo per ciascun professionista (tetto di spesa € 18.076 per le autovetture) nonché la deducibilità dell’80% per le spese telefoniche.

Deducibilità relative agli immobili

Non sono deducibili gli ammortamenti relativi ai beni immobili (tranne quelli acquistati nel 2007-2009). I canoni di leasing relativi agli immobili strumentali sono deducibili per un periodo non inferiore a 12 anni; è altresì previsto l’obbligo di scorporo del valore del terreno riferito alla quota capitale dei canoni. Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sugli immobili sono deducibili nell’anno in cui le spese sono sostenute e nei 5 anni successivi. Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili per cassa nell’anno di sostenimento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente le predette spese sono deducibili, con i medesimi criteri, nella misura del 50% ed è altresì deducibile, per quelli in proprietà, il 50% della rendita catastale.

Deducibilità relative a beni immateriali

La deducibilità dei beni materiali, opera pertanto, nel modo seguente:

  • diritti di utilizzazione delle opere di ingegno e dei brevetti e simili: max 50%;
  • altri diritti di natura pluriennale: in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista (dal contratto o dalla legge);
  • costo di acquisizione della clientela o di altri elementi distintivi dell’attività professionale: max 20%.

Deducibilità altre spese

La deducibilità delle altre spese , opera pertanto, nel modo seguente

  • spese alberghi e ristoranti: 75% nel limite del 2% dei compensi;
  • spese di rappresentanza ; 1% dei compensi (si applica anche il limite del 75% per le spese per alberghi e ristoranti di rappresentanza);
  • master, corsi di formazione o aggiornamento professionale: € 10.000;
  • rimborso spese ai dipendenti (si applica il limite dell’art. 95, comma 3) € 180,76 giornalieri. Dal 2025 sussiste l’obbligo di tracciabilità;
  • compensi al coniuge, ai figli minori di età, agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati: Indeducibili.

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