L’agenzia delle entrate con la risposta all’interpello numero 9 del 2025 ha chiarito ogni dubbio sul trattamento fiscale dei compensi dei consulenti di organizzazioni internazionali, stabilendo quanto segue:
- l’ esenzione da ogni forma di imposizione trova applicazione esclusivamente ai compensi sotto qualunque forma percepiti dai ai funzionari («Officials») dell’Organizzazione;
- l’esenzione da ogni forma di imposizione non è applicabile ai compensi percepiti da chiunque abbia la qualifica di Consulente(«Consultant»);
- la necessità di apertura di una partita iva da parte dei consulenti delle organizzazioni internazionali.
Indice
Trattamento fiscale dei compensi
In linea generale, il trattamento fiscale dei compensi percepiti dalle organizzazioni internazionali garantisce che i percettori ,dipendenti funzionari di Organizzazioni internazionali, beneficino di peculiari regimi di esenzione nell’esercizio delle relative funzioni. Quindi, il trattamento dei compensi percepiti in tali organizzazioni è cruciale; esso concerne il trattamento fiscale dei compensi percepiti dai funzionari e dai consulenti.
Pertanto, in assenza di tale essenziale requisito soggettivo, (essere funzionario) non si ritiene applicabile nei confronti della Contribuente l’esimente impositiva . Di conseguenza, c’è l’assoggettamento a tassazione in Italia dei compensi, A questo proposito, è importante definire bene la tipologia di contratto del percettore per determinare il corretto trattamento fiscale dei compensi di organizzazioni internazionali.
I rapporti tra i singoli Stati (ospitanti) e gli Enti (ospitati) sono disciplinati dai c.d. Accordi di sede. Questi accordi limitano in qualche modo la sovranità dei primi. Essi mirano a garantire il pieno svolgimento dell’attività dei secondi. Inoltre, prevedono taluni privilegi e immunità in favore dei relativi dipendenti.
Ordinamento italiano
Nell’ordinamento italiano, importante punto di riferimento in relazione agli accordi di sede è l‘articolo 41 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601, rubricato «Accordi ed enti internazionali», ai sensi del quale continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Inoltre, dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali» fanno riferimento alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall’Assemblea generale ONU del 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge del 20 dicembre 1957, n. 1318. La Convenzione citata prevede, all’articolo V, taluni privilegi e immunità in favore dei funzionari («Officials») dell’ONU compresi nelle categorie individuate dal Segretario Generale., tra cui l’esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti ad essi corrisposti dall’Organizzazione. Importante è quindi come si definisce tutto il trattamento fiscale dei compensi.
Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite
La convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite è approvata dall’Assemblea generale ONU del 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge del 20 dicembre 1957, n. 1318. In termini di compensi, la convenzione gestisce anche i trattamenti fiscale dei compensi provenienti da organizzazioni internazionali.
La Convenzione citata prevede, all’articolo V, taluni privilegi e immunità in favore dei funzionari («Officials») dell’ONU compresi nelle categorie individuate dal Segretario Generale. Tra cui, per quel che in questa sede rileva, l’esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti ad essi corrisposti dall’Organizzazione. Il trattamento fiscale dei compensi di organizzazioni internazionali è un elemento chiave in queste convenzioni.
Al riguardo, si osserva che tale esenzione trova applicazione esclusivamente con riferimento ai funzionari («Officials») dell’Organizzazione. Questo è mentre non può essere applicata per chi stipula un contratto che attribuisce la qualifica di Consulente («Consultant»). Infatti, come risulta dall’Allegato III contenente i termini e le condizioni generali del contratto di consulenza, al punto 2.2, il Consulente non è un membro dello staff. Questa definizione è in base alle Staff Regulations delle Nazioni Unite e alle politiche UNICEF. Inoltre, non è un funzionario ai fini della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
Apertura della partita iva per i compensi dei consulenti delle organizzazioni internazionali
Per quel che concerne, inoltre, la necessità del consulente delle organizzazioni internazionali di aprire la partita iva, si rileva come quest’ultima vada aperta da chi esercita un’attività economica o professionale in modo abituale e continuativo. Difatti, in materia di IVA, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, che definisce l’ambito soggettivo dell’imposta in esame, per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse. Ulteriormente, bisogna considerare il trattamento fiscale dei compensi in queste organizzazioni internazionali.
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