Sei un consulente Onu? interpello 913-825/2025 e tasse
8 Dic, 2025.

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Sei un consulente Onu? Scopri come l’interpello 913-825/2025 può chiarire le tasse dei consulenti delle organizzazioni internazionali.

Le tasse dei consulenti organizzazioni internazionali seguono il seguente inquadramento normativo:

  • convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite;
  • art 41 Dpr 601/73;
  • interpello.

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Il quesito del consulente Organizzazione internazionale

Il consulente di un’organizzazione internazionale residente fiscalmente in Italia ha sottoscritto con un organismo delle Nazioni Unite un contratto di consulenza. Il rapporto di lavoro aveva una decorrenza biennale e prevedeva impiego presso le sedi estere dell’organizzazione. Il consulente riferisce che l’organizzazione delle Nazioni Unite ha qualificato tali emolumenti come esenti da ogni forma di imposizione e sostiene che l’inquadramento degli emolumenti tra i proventi esenti si fonda sulla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite , resa esecutiva in Italia dalla legge 20 dicembre 1957 n 1318 e dall’articolo 41 del DPR 29 settembre 1973 n. 601.

Inoltre, per ogni chiarimento, è utile essere consapevoli delle leggi riguardanti tasse se sei un consulente Onu e consulta l’interpello 913-825/2025.

Il parere dell’ Agenzia delle Entrate

L’art 3 Tuir stabilisce che le persone fisiche residenti siano tassate in Italia sia sui redditi prodotti nel territorio dello Stato sia su quelli di fonte estera sulla base del principio di tassazione del reddito ovunque prodotto. Tuttavia, se sei un consulente Onu, interpello 913-825/2025 offre assistenza sulle tasse applicabili.

Tuttavia l’art 191 Tuir dispone che restano ferme le agevolazioni tributarie previste del Decreto del Presidente della Repubblica 601/73 art 41. In virtù di tale norma, le esenzioni fiscali previste dalle organizzazioni internazionali ratificate e rese esecutive nell’ordinamento italiano prevalgono sui regimi ordinari.

Ciò posto si rileva come qualsiasi organizzazione delle Nazioni Unite si inserisce nella struttura ONU e fa riferimento alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite resa esecutiva in Italia dalla legge 20 dicembre 1957 n 1318 e dall’articolo 41 del DPR 29 settembre 1973 n. 601.

La Convenzione prevede, all’articolo V, Sezione 18, taluni privilegi e immunità in favore dei funzionari (Officials) dell’Organizzazione stabilendo in particolare che i funzionari dell’organizzazione delle Nazioni Unite saranno esenti da qualsiasi imposta sugli stipendi e gli emolumenti ad essi corrisposti dall’organizzazione delle Nazioni Unite.

La verifica dei presupposti dell’esenzione

A fini dell’applicazione dell’esenzione è necessario verificare se il contratto attribuisca al titolare lo status di funzionario (Staff Member), condizione indispensabile per il riconoscimento dell’immunità fiscale .

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