Se ti iscrivi all’Aire perdi i vantaggi fiscali associati al regime forfettario.
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Indice
Il regime forfettario – iscrizione Aire
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, disciplina il regime fiscale agevolato cd. ”forfettario”. È fruibile dai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, in possesso di determinati requisiti.
In particolare il comma 54 stabilisce che i predetti soggetti applicano il regime forfettario se al contempo nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi non superiori a € 85.000;
- hanno sostenuto spese non superiori ai 20.000 € lordi per dipendenti e collaboratori, e non si sono iscritti all’Aire perché temono di perdere i vantaggi fiscali.
Le cause ostative al regime forfettario
Il comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfettario:
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli stati membri dell’unione europea. Inoltre, producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo e non iscrivendosi all’Aire preservano vantaggi fiscali.
Le cause di cessazione del regime forfettario
Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni del regime medesimo. Se ti iscrivi all’Aire, nel contempo, rischi di perdere i vantaggi fiscali collegati.
Le cause di esclusione dal regime forfettario
Sono esclusi dal regime forfettario 2025 i soggetti:
- che si avvalgono di regimi speciali iva;
- non residenti;
- che effettuano in via esclusiva o prevalente cessione di immobili;
- che contemporaneamente sono soci di società di persone, collaboratori dell’impresa famigliare, nonché soci di associazioni professionali. Inoltre, che controllano direttamente o indirettamente una srl che svolge attività riconducibile a quella del soggetto al regime forfettario 2025;
- la cui attività di impresa o di lavoro autonomo in regime forfettario 2025 sia esercitata nei confronti dell’attuale datore di lavoro o che lo sia stato nei due anni precedenti. La verifica della prevalenza si effettua considerando quale parametro i ricavi presenti al termine del periodo di imposta. La causa in esame non si applica alle persone fisiche iscritte in albi che contestualmente sono dipendenti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti. Inoltre, con contratto di lavoro part time al 40% – 50% e che rispettano le ulteriori condizioni di cui all’art. 17, legge 203/2024;
- che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati superiori a € 30.000. Per verificare l’accesso al regime forfettario 2025 il limite di reddito 2025 è innalzato a € 35.000. La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Secondo l’agenzia delle entrate per il calcolo all’accesso al regime forfettario 2025 il rapporto deve essere cessato nell’anno precedente.
Iscrizione all’aire di un regime forfettario
Se eserciti un’attività economica con i benefici fiscali del regime forfettario e decidi di scriverti all’Aire, rientri pertanto in una causa di ostativa. Secondo l’articolo 57 della legge n. 190 del 2014, all’articolo 1. Quindi, uscirai dal regime forfettario solo a partire dall’anno successivo a quello dell’iscrizione all’Aire. È importante capire come l’iscrizione all’Aire determina la perdita del regime forfettario, e, conseguentemente, la perdita dei requisiti di privilegio fiscali. Infatti, se ti iscrivi all’Aire perdi i vantaggi fiscali che il regime forfettario offre.
Iscrivendoti all’Aire si perdono i vantaggi fiscali, dunque valuta attentamente.
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