Regime impatriati applicabile allo smart working estero
14 Gen, 2026
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Regime impatriati applicabile allo smart working estero

Con Risposta ad Interpello 12 gennaio 2026, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso l’applicazione del c.d. “nuovo regime” previsto a favore dei lavoratori impatriati, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 209/2023,. In tal caso, un lavoratore ritrasferitosi in Italia dall’estero ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina, può prestare il proprio lavoro da remoto (in modalità di smart working) per un datore di lavoro estero.

L’Amministrazione finanziaria considera infatti applicabili, al caso di specie, i chiarimenti forniti in relazione al vecchio regime, di cui alla Circolare n. 17/2017.

L’Agenzia ha inoltre chiarito che, qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente potrà fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie, potrà beneficiarne dal periodo di imposta 2026 e per i successivi 4 anni.

Regime impatriati applicabile allo smart working estero: i requisiti

L’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in vigore dal 29 dicembre 2023), disciplina il ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” (di seguito ”nuovo regime”), come da ultimo modificato dall’articolo 22, comma 1, legge 23 settembre 2025, n. 132. In particolare, esso si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia. Inoltre, ciò avviene ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Regime impatriati applicabile allo smart working estero: la tipologia di redditi

Il comma 1 del citato articolo 5 dispone che «i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

Il limite dei ricavi

Entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere di determinate condizioni.

La Circolare Agenzia delle entrate 

La circolare 25/E del 18 agosto 2023 ha chiarito quanto segue;

  • il regime è applicabile in via temporanea a partire dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia. Inoltre, si applica per i successivi periodi di imposta agevolabili, relativamente ai soli redditi che si considerano prodotti in Italia;

In linea generale l’esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello stato.

La sintesi

Può accedere al regime speciale per lavoratori impatriati il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia. Inoltre, può continuare a lavorare in smart working alle dipendenze di una datore di lavoro estero. Questo vale a partire dal periodo di imposta in cui avviene il trasferimento in Italia. Inoltre, resta inteso che qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione , il lavoratore potrà fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi.

Contattaci , pertanto, compila il questionario ti contatteremo al più presto!

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