I dipendenti delle organizzazioni internazionali beneficiano, come noto, di particolari regimi di esenzione sui redditi percepiti nell’esercizio delle loro funzioni. I rapporti tra i singoli Stati ospitanti e gli Enti ospitati sono disciplinati dagli accordi di sede. Questi accordi, limitando in qualche modo la sovranità dei primi, mirano a garantire il pieno svolgimento dell’attività dei secondi. Inoltre, prevedono taluni privilegi e immunità a favore dei relativi dipendenti. Per i consulenti Unesco, i redditi non sono soggetti a esenzione. Le esenzioni operano solo per i funzionari; qualunque tipologia di contratto diverso da quello di funzionario, quindi, è soggetto a imposizione nel paese di residenza fiscale del percepiente. I consulenti Unesco residenti in Italia hanno l’obbligo di redigere la dichiarazione dei redditi e pagare le imposte.
Se sei un consulente Unesco e vuoi redigere la dichiarazione dei redditi, contattaci compilando il questionario.
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Indice
La normativa
Nell’ ordinamento italiano, importante punto di riferimento sugli accordi di sede è l’articolo 41 del DPR 601/73 che recita quanto segue: “continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali”. Di conseguenza, in presenza di particolari esenzioni fiscali previsti da convenzioni internazionali di cui è parte l’Italia, è necessario darvi applicazione; in particolare si fa riferimento alla convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall’assemblea generale dell’Onu il 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge 20 dicembre 1957 n 1318. Per quanto riguarda i Redditi consulenti Unesco, è fondamentale considerare queste normative.
I redditi consulenti Unesco
La convenzione citata prevede all’articolo V, taluni privilegi e immunità in favore dei funzionari (Officials) dell’Unesco, compresi nelle categorie individuate dal segretario generale. Include l’esenzione dell’imposta sugli stipendi. Tale esenzione, tuttavia, trova applicazione esclusivamente sui funzionari (officials) dell’organizzazione. Invece, non trova applicazione ai contratti che attribuiscono la qualifica di consulenti. Pertanto, i redditi consulenti Unesco sono soggetti a tassazione.
Il compenso ricevuto per l’attività di consulenza, verosimilmente occasionale e non continuativa, è da assoggettare, pertanto, a prelievo Irpef tra i redditi diversi. Ciò avviene nell’ambito della categoria dei redditi diversi alla lettera l dell’articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986).
La base imponibile, quindi, per la collaborazione sarà costituita dall’ammontare ricevuto, previa deduzione di tutte le spese inerenti all’attività svolta. Le collaborazioni, quindi, saranno da dichiarare nel quadro RL del modello Redditi Pf. Oppure, nel quadro D del modello 730. Questo è importante per i Redditi consulenti Unesco.
Redditi dei consulenti Unesco: apertura partita iva
L’articolo 5 D.P.R. 633/72 stabilisce che il soggetto che esercita abitualmente l’esercizio di arti o professioni deve aprire la partita iva. I consulenti Unesco possono prendere in considerazione i vantaggi fiscali derivanti dall’apertura di una partita iva per consulenti Unesco nelle loro attività.
Il soggetto che possiede i requisiti deve rivolgersi ad un commercialista esperto per l’apertura della partita iva e per l’iscrizione alla camera di commercio competente.
L’iscrizione alla camera di commercio deve essere contestuale all’apertura della partita iva per i soggetti non iscritti ad albi professionali. L’operazione avviene nel modo seguente:
- utilizzo del programma DIRE per la gestione di un’unica pratica in camera di commercio;
- la scelta del codice Ateco;
- la compilazione attraverso il programma DIRE del modulo AA9/12 dell’agenzia delle entrate;
- la compilazione con il codice 2 del riferimento al regime agevolato;
- il pagamento diritto camerale € 53.
Determinazione dell’imposta e dei contributi del regime forfettario
Il regime forfettario prevede le seguenti aliquote di imposta:
- soggetti ammessi al regime forfettario 2025 applicano imposta sostitutiva del 15%;
- i soggetti ammessi al regime forfettario 2025 possono applicare imposta sostitutiva pari al 5% per il periodo di imposta di inizio attività e per i 4 successivi.
- soggetti aderenti al regime forfettario 2025 che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla gestione IVS artigiani e commercianti hanno una riduzione contributiva del 50% valida per 36 mesi.
Contattaci, quindi, se hai un contratto di consulenza con Unesco e desideri informazioni sui Redditi consulenti Unesco.









