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Indice
I requisiti prima casa
Le agevolazioni per l’acquisto della ”prima casa” sono disciplinate dalla Nota II- bis , posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR). La fruizione dell’agevolazione è subordinata al possesso dei requisiti, di carattere oggettivo e soggettivo, stabiliti dalla citata Nota II- bis .
I requisiti per avere i benefici prima casa degli iscritti Aire
Possono accedere al beneficio fiscale in esame le persone fisiche che, contestualmente:
- si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile;
- abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni. Oppure che abbiano svolto la loro attività per lo stesso periodo, anteriormente all’acquisto dell’immobile. A tal proposito si precisa che con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività. Ciò include quelle svolte senza remunerazione. Inoltre, per la verifica del requisito temporale della residenza, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo. Lo stesso vale per l’effettivo svolgimento in Italia della propria attività;
- abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza. In alternativa, in quello in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento. In ogni caso, non ci sono dubbi, gli iscritti Aire hanno i benefici prima casa garantiti, rispettando queste condizioni.
I benefici prima casa per iscritto Aire
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprieta’, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza. Oppure, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attivita’. Se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, deve essere in quello in cui ha sede il soggetto da cui dipende. Oppure, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, l’immobile deve essere acquisito come prima casa sul territorio italiano. Non ci sono dubbi, gli iscritti Aire hanno i benefici prima casa in questo contesto pure. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale. Questo su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione. Questo riguarda case acquistate dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.
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