Il funzionario Onu fa la dichiarazione tardiva se omette di presentare il quadro RW.
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Indice
Dichiarazione dei redditi dei funzionari Onu
I funzionari Onu, tuttavia, se risiedono fiscalmente in Italia, hanno l’obbligo di redigere il modello unico. L’art. 4 Dl n 167/1990 prevede, pertanto, un obbligo generalizzato a carico delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, all’interno del quale devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria. Se sei un funzionario Onu controlla di aver compilato il quadro RW dei funzionari Onu per i residenti in Italia. Inoltre, assicurati che la dichiarazione tardiva per RW sia stata correttamente gestita.
Quadro RW della dichiarazione dei redditi dei funzionari Onu
Le persone fisiche che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria sono, pertanto, obbligate a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale, incluso il quadro RW dei funzionari Onu per i residenti in Italia. Il funzionario Onu fa la dichiarazione tardiva per RW in casi di ritardo.
Quindi oggetto del monitoraggio fiscale sono pertanto:
- immobili detenuti all’estero;
- conti correnti detenuti all’estero;
- attività finanziarie detenute all’estero.
Se sei un funzionario Onu controlla se negli anni precedenti hai intrattenuto rapporti esteri.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche è stabilita un imposta in misura fissa pari a € 34,20 per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto all’estero (100 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche). L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo non è superiore ai € 5.000.
Sanzioni e quadro RW
La presentazione del quadro RW segue l’ordinaria tempistica prevista per la dichiarazione dei redditi. Tuttavia, in caso di ritardo, il funzionario Onu deve considerare le sanzioni legate alla dichiarazione tardiva per RW.
La presentazione del quadro RW con ritardo prevede le seguenti fattispecie:
- in caso di ritardo non superiore a 90 giorni, è applicabile la sanzione di € 258;
- in caso di ritardo superiore a 90 giorni è applicabile la sanzione:
- dal 3% al 5% degli importi non dichiarati;
- dal 6% al 30% in presenza di attività in paesi black list.
Hai dimenticato la dichiarazione dei redditi? la dichiarazione tardiva e il quadro RW
Se la dichiarazione dei redditi è tardiva, ossia presentato entro 90 giorni, contiene anche il quadro RW, oltre alla sanzione pari a € 250 è applicabile anche la sanzione di cui all’art. 5, comma 2, ultimo periodo, DL n. 167/90, pari a € 258, nonchè la sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 (25%), se l’omissione ha prodotto anche effetti sull’IVIE / IVAFE (in tal caso sono dovuti anche i relativi interessi).
Quindi se la dichiarazione tardiva contiene il quadro RW la sanzione è così composta:
- € 250, per invio tardivo del modello dei redditi;
- € 258 per invio tardivo del quadro RW;
- 25% se l’omissione ha prodotto anche effetti sulle imposte dovute a titolo di IVIE / IVAFE.
Il ravvedimento
Per regolarizzare il mod. REDDITI / IRAP 2025 entro 90 giorni è necessario:
- presentare la dichiarazione;
- versare la sanzione ridotta pari a € 25 (250 x 1/10) ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97, riportando nel mod. F24; se hai dimenticato di fare il modello unico 25 per tempo, assicurati di seguire la procedura corretta.
Tardiva presentazione della dichiarazione contenente il quadro RW
Nel caso in cui la dichiarazione contenga anche il quadro RW, come sopra accennato è applicabile la sanzione pari a € 250 (per il mod. REDDITI tardivo) e la sanzione pari a € 258 (per il quadro RW tardivo). In tale contesto, il funzionario Onu fa la dichiarazione tardiva per RW, rispettando le norme vigenti.
Ai fini della regolarizzazione entro 90 giorni è necessario pertanto provvedere al versamento:
- della sanzione ridotta pari a € 25 (250 x 1/10);
- della sanzione ridotta pari a € 28,66 (258 x 1/9). Con riferimento alla riduzione applicabile alla sanzione collegata al quadro RW presentato entro 90 giorni non è stato chiarito se sia possibile applicare la riduzione a 1/10 ovvero se, come sostenuto da una parte della dottrina, debba essere applicata la riduzione ad 1/9 in quanto il quadro RW non costituisce una dichiarazione autonoma.
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