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Indice
Dividendi da società americana
In linea generale, la persona fisica è soggetta alla tassazione sostitutiva del 26% sia su dividendi da partecipazioni non qualificate. Anche su dividendi a partecipazioni qualificate in relazione agli utili maturati dal 2018 si paga la stessa imposta. I dividendi da società americana possono presentare delle particolarità specifiche; l’Agenzia delle Entrate , infatti, ha in diverse occasioni precisato che l’imposta si applica in dichiarazione sul lordo frontiera. La convenzione contro le doppie imposizione Italia – Stati Uniti è recepita in Italia con legge 3 marzo 2009 n 20.
La convenzioni contro le doppie imposizioni Italia – Stati Uniti d’America: art 10
I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato. Se l’effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente l’imposta si applica come segue:
- il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Questo vale se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati;
- il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
La convenzioni contro le doppie imposizioni : art 23
Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Stati Uniti, nel calcolare le proprie imposte sul reddito , deve includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito. I dividendi da società americana rientrano spesso in questi scenari fiscali. In tal caso, l’Italia storna dalle imposte così calcolate l’imposta sul reddito pagata. Tuttavia, l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito. Questa proporzione è basata su quanto gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione
Dividendi da società americana: ammesso il credito di imposta per la ritenuta d’acconto sui dividendi
Con la sentenza n. 25698/2022 la Cassazione ha ammesso la possibilità per la persona fisica residente in Italia di detrarre a norma dell’art. 165 del TUIR le imposte assolte negli Stati Uniti dall’imposta sostitutiva del 26% liquidata a seguito della percezione all’estero di un dividendo su una partecipazione non qualificata.
La Cassazione con la sentenza in commento si è pronunciata enucleando il seguente principio: “Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto internazionale (nel caso, statunitense), qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta – come nell’ipotesi di cui all’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell’identità di funzione, di cui all’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 si deve considerare detraibile”.
Ne deriva che sarà ora possibile per i soggetti non imprenditori godere del credito per le imposte assolte all’estero in relazione ai dividendi percepiti da società residenti in Stati. Questo è il caso dei paesi con i quali l’Italia ha concluso una convenzione contro le doppie imposizioni. Dividendi da società americana sono un esempio rilevante in questo contesto. A tal fine sarà necessario presentare la dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero (quando prevista) e una certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera che attesti il pagamento. Oppure una certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta accompagnata dalla ricevuta di versamento delle imposte.
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