Dichiarazione dei redditi funzionari Unesco
24 Giu, 2025.

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I funzionari delle organizzazioni internazionali beneficiano di peculiari regimi di esenzione con riferimento ai redditi percepiti nell’esercizio delle relative funzioni. La ratio di tale esenzione, quindi, è quella di evitare che gli Stati aderenti alle Organizzazioni internazionali possano, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva, riappropriarsi di parte dei contributi versati a favore delle stesse. I funzionari Unesco, pertanto, per i redditi conseguiti nell’esercizio delle loro funzioni, devono compilare il solo modello RW della dichiarazione dei redditi.

Redditi dei funzionari Unesco

I redditi percepiti dai funzionari Unesco nell’esercizio delle loro funzioni sono, quindi, esenti da qualsiasi imposta. I supporti normativi alla base sono i seguenti:

Dichiarazione dei redditi

I funzionari Unesco , tuttavia, se risiedono fiscalmente in Italia, hanno l’obbligo di redigere il modello unico. L’art. 4 Dl n 167/1990 prevede un obbligo generalizzato a carico delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, all’interno del quale devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria.

Redditi da pensione dei funzionari

L’accordo prevede esenzione per gli emolumenti corrisposti a funzionari e dipendenti. Tale esenzione tuttavia, opera fintanto che i funzionari restano in servizio. Ne consegue che a seguito della cessazione dal rapporto di lavoro con l’organizzazione, le pensioni da esse erogate a soggetti residenti in Italia sono ordinariamente assoggettate a tassazione irpef. In questo caso, mancano le disposizioni negli accordi di sede e l’unico riferimento possibile è dato dall’art 18 del modello OCSE. Questo significa che la pensione erogata dall’organizzazione è soggetta a tassazione italiana dal momento di cessazione del rapporto di lavoro. Tale reddito risulta essere tassato secondo le disposizioni ordinarie con applicazione della tassazione sulla base degli scaglioni di reddito irpef (risoluzione n 11/E/2000).

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