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Obiettivo della convenzione Italia – Kosovo
Obiettivo della Convenzione fiscale Italia – Kosovo è eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Tuttavia, ciò è fatto senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale. Questo accordo bilaterale tra Italia e Kosovo è quindi cruciale in questo contesto fiscale.
I soggetti
La Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. I redditi derivati da, o mediante, un’entità o uno strumento o accordo trattato in tutto o in parte come fiscalmente trasparente. Ciò è ai sensi della legislazione fiscale di uno dei due Stati contraenti. Essi sono considerati come redditi di un residente di uno Stato contraente. Tuttavia, ciò è valido soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati conformemente alla convenzione fiscale Italia e del Kosovo. La convenzione stabilisce i criteri per l’imposizione.
Le imposte considerate
La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, o delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali. Questo è indipendentemente dal sistema di prelevamento. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito. Ciò comprende le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili. Include anche le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) in Italia:
(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l’imposta sul reddito delle società;
(iii) l’imposta regionale sulle attività produttive. Questo ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).
b) in Kosovo:
(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l’imposta sul reddito delle società;
(qui di seguito indicate quali “imposta kosovara”);
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