Convenzione fiscale Italia Egitto
26 Set, 2025.

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Per informazioni sulla convenzione fiscale Italia Egitto, contattaci subito, compila il questionario e sarai ricontattato al più presto. La Convenzione fiscale Italia Egitto è fondamentale per evitare la doppia imposizione.

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La società italiana fornitrice del cliente Egiziano

Se una società fiscalmente residente in Italia sottoscrive un contratto con un società egiziana per la realizzazione in Egitto di un progetto concernente lo sviluppo di un impianto.

La convenzione fiscale Italia Egitto si applica anche a tali contratti.

La società fiscalmente residente in Italia eroga anche la prestazione di servizi di ingegneria integralmente realizzati in Italia. La società fiscalmente residente in Italia, se non ha una stabile organizzazione in Egitto, non deve subire in Egitto ritenute alla fonte a titolo definitivo.

La convenzione fiscale tra ltalia ed Egitto

La Convenzione tra Italia e Egitto contro le doppie imposizione è stata firmata a Roma il 7 maggio 1979 e ratificata con legge 25 maggio 1981, n. 387. Tanto premesso, si rileva che ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, 73, comma 1, lettera a), e 83 del TUIR, i compensi di fonte egiziana afferenti ai Servizi tecnici prestati dalla società fiscalmente residente in Italia costituiscono un reddito imponibile in Italia ai fini dell’IRES. La convenzione fiscale Italia Egitto assicura che tali redditi siano gestiti correttamente secondo la legge.

La potestà impositiva dello stato di residenza

La normativa interna deve, però, essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni come la convenzione fiscale Italia Egitto. Queste riguardano le imposte sui redditi stipulate dall’Italia con gli altri Stati. Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, di fatti, pacificamente riconosciuto nell’ordinamento italiano. In ambito tributario, è sancito dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973. Esso è stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Nel caso in esame, come rilevato dall’Istante, viene in rilievo la Convenzione Italia ­Egitto. L’articolo 7, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale prevede che gli utili di un’impresa di uno Stato contraente siano imponibili soltanto in detto Stato. A meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione.

In mancanza di svolgimento di attività per mezzo di una branch, quindi, la norma convenzionale attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza. Nel caso di specie, risulta essere l’Italia.

Tale articolo riconosce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza in relazione a quelle tipologie reddituali residuali. Queste non sono contemplate in altri articoli della Convenzione,

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