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Indice
Imposta sostitutiva per impatriati
L’art. 24-bis, TUIR riconosce alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione. Anche con i cambiamenti nell’imposta sostitutiva per impatriati si aprono nuove opportunità fiscali.
Con la modifica del comma 2 del citato art. 24-bis è previsto:
- l’innalzamento a € 300.000 (in precedenza € 200.000) dell’imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione;
- l’innalzamento a € 50.000 (in precedenza € 25.000) dell’imposta sostitutiva dovuta per ciascuno dei familiari.
Le predette modifiche sono applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’1.1.2026 .
Imposta sostitutiva per impatriati antecedente a 2023
Le disposizioni del vecchio regime continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023. Alcune di queste norme persistono anche nel contesto del Fisco impatriati, e l’imposta sostitutiva per impatriati offre ulteriori agevolazioni. Il vecchio regime dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da da lavoratori che trasferiscono la residenza in italia, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori si impegnano a risiedere in Italia per un periodo di tempo definito;
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi di imposta precedenti il loro trasferimento;
- l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte nel periodo di imposta nello stato;
- I lavoratori sono in possesso di requisiti di elevata attività professionale.
Fisco impatriati a decorrere dal 2024
I redditi di lavoro autonomo prodotti in italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello stato, ai sensi dell’art. 2 del Tuir, entro il limite massimo di 600.000 euro concorrono, pertanto, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo corrispondente ad almeno 4 anni;
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al loro trasferimento.
Si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art 2 del Dpr 917/86. Ogni aspetto del Fisco impatriati è curato altresì in questo decreto. Si applica a partire dal periodo in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 4 successivi. Inoltre, l’applicazione dell’imposta sostitutiva per impatriati offre ulteriori vantaggi.
La cumulabilità regimi agevolativi
Si ritiene che il ”nuovo regime” sia compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Inoltre, l’imposta sostitutiva per impatriati può essere cumulata con altri benefici fiscali.
In particolare, si è dell’avviso che i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia siano fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.
Pertanto, ad esempio, un contribuente che al rientro in Italia svolge un’attività di ricerca ed esercita anche un’attività di lavoro autonomo potrà, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, applicare l’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ai redditi prodotti in Italia per l’attività di ricerca e l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia. IL Fisco impatriati può essere una grande opportunità in questi casi.
Ne consegue che, in applicazione di tale principio, l’Istante, nel caso di specie, potrà fruire, secondo le consuete modalità indicate nelle citate circolari n. 17/E del 2017 e n. 33/E del 2020, del ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e fino alla durata massima consentita dalla normativa di riferimento , e degli ”incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e fino al 2029 .
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