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Indice
Definizione di Gruppo Europeo di interesse economico
Secondo quanto previsto dall’ art. 11, D.Lgs 240/1991, il Gruppo europeo di interesse economico non è soggetto a IRPEF, IRES e IRAP. Il GEIE, d’altra parte, non è autonomo soggetto d’imposta, per quanto rimanga soggetto passivo ai fini dell’accertamento.
Imposte dirette Gruppo Europeo di interesse economico
Il GEIE non è soggetto ad IRPEF, IRES e imposte locali sui redditi; tuttavia, tale soggetto deve:
- presentare la dichiarazione dei redditi;
- tenere le scritture contabili.
Il comma 3, art. 11, D.Lgs n. 240/1991 ha poi posto l’obbligo a carico del Gruppo europeo interesse economico (GEIE) di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo, ai sensi del D.P.R. n. 600/1973. Conseguentemente, il GEIE, in quanto sostituto d’imposta, deve presentare il Mod. 770.
Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall’imposta personale dovuta da ciascun membro.
I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del TUIR, sono imputati a ciascun membro, indipendentemente dall’effettiva percezione:
- nella proporzione prevista dal contratto di gruppo;
- in parti uguali, in mancanza di una previsione contrattuale
Inoltre, anche se l’IRAP è dovuta dai singoli soci del Gruppo europeo interesse economico (GEIE) ( art. 3, D.Lgs n. 446/1997 ), il medesimo deve determinarne la base imponibile per consentirne l’attribuzione ai partecipanti secondo le disposizioni esposte all’ art. 5, D.Lgs n. 446/1997 (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali), per poi imputarla secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali.
Si ricorda che il valore si considera prodotto nel territorio della regione ove il Gruppo europeo interesse economico (GEIE) risiede.
Imposte indirette
L’ art. 12, comma 3, D.Lgs n. 240/1991 prevede l’applicazione dell’ imposta ipotecaria di trascrizione e dell’ imposta catastale in misura fissa (pari ad € 200 ciascuna) agli atti del Gruppo che implicano il “trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi” (art. 4, lett. g), Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986 ).
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