Un commercialista esperto può essere essenziale per gestire i dividendi in Paesi a fiscalità privilegiata.
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Indice
La detenzione delle partecipazioni di società italiane in società estere
Una società fiscalmente residente in Italia che esercita le attività di assunzione di partecipazioni e di finanziamento e di coordinamento tecnico delle società partecipate, deve gestire i dividendi percepiti applicando una ritenuta del 10 per cento.
Commercialista per dividendi in Paesi a fiscalità privilegiata
L’articolo 89, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, stabilisce che, ai fini IRES, gli utili distribuiti dai soggetti non residenti sono esclusi dal reddito del soggetto ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. Ciò è a condizione che gli stessi siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente. Inoltre, detti soggetti non devono essere stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Questo si basa sui criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR.
I Paesi a fiscalità privilegiata
Al riguardo, la Società precisa che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 47-bis citato, uno Stato o territorio è a fiscalità privilegiata in caso di partecipazioni di controllo. Ciò avviene quando il livello di tassazione effettiva della partecipata è inferiore al 50 per cento di quello dello stato residente in Italia.
Capire le peculiarità di un Paese a fiscalità privilegiata è cruciale per il commercialista che gestisce dividendi e partecipazioni. Gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata sono assoggettati a tassazione integrale.
Il parere dell’agenzia delle entrate
L’ articolo 9, comma 3, del TUIR stabilisce che gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR le società ed enti non residenti – scontano il medesimo regime fiscale degli utili distribuiti dalle società italiane, a condizione che:
- tali utili siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.
Inoltre, detti soggetti non devono essere residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Questi sono individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR.









