Per informazioni sulla presunzione di utili in nero ai soci, contattaci subito, compila il questionario e sarai ricontattato al più presto. La presunzione di utili in nero ai soci è un tema complesso.
Per una consulenza gratuita, rivolgiti a Presunzione di utili in nero ai soci
Indice
La presunzione di distribuzione di utili ai soci su società a base ristretta
Con l’Ordinanza n. 15274/2025 della Corte di Cassazione si consolida l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’utilizzo della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base partecipativa. Questo fine viene utilizzato per contestare un maggior reddito in capo ai soci. Tuttavia, presunzione di utili in nero ai soci rimane un aspetto critico.
Per vincere tale presunzione – che porta seco anche contestazioni sul versante della sostituzione d’imposta – non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società. Deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili. Infatti, la presunzione di utili in nero ai soci si basa su criteri ben definiti.
Inoltre, ribadisce la Corte di Cassazione, ai fini dell’operatività della presunzione in parola non fa differenza il fatto che i soci della società di capitali siano persone fisiche o, a loro volta, altre società. Ciò che conta, infatti, è stabilire se tali società (di persone o di capitali poco importa) sono o meno un mero schermo rispetto alle persone fisiche, valido civilisticamente ma non opponibile al fisco.
La presunzione di utili in nero
Il caso da cui prende le mosse l’Ordinanza in commento attiene ad una pretesa che potremmo definire “a tutto tondo” da parte dell’Agenzia delle entrate. Come si dirà subito, infatti, partendo da una presunzione di distribuzione di utili in nero. L’Amministrazione finanziaria finisce per ravvisare violazioni in pressoché tutti i comparti impositivi principali. Questi riguardano sia in capo alla società (come soggetto di imposta e sostituto d’imposta) che in capo al socio (in qualità di contribuente).
Nel dettaglio, venivano emessi distinti accertamenti: uno nei confronti di una società, con il quale venivano riprese ad imposizione IRES, IRAP e IVA. Si attuava dunque la contestuale irrogazione di sanzioni. L’altro accertamento risultava nei confronti sia della società che della persona fisica. Questo, per maggiore IRPEF dovuta da quest’ultimo e per violazione degli obblighi del sostituto d’imposta in capo alla società.
La presunzione di maggiori utili
La Corte di Cassazione ricorda anzitutto che per giurisprudenza consolidata di legittimità la presunzione di riparto degli utili extra-bilancio non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica. Essa estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale.
Sempre sul tema, occorre altresì ricordare come sia ormai pacifico l’insegnamento secondo il quale nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. Questa non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado. Infatti, il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società. Bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria.
Come può il socio vincere la presunzione
Si ricorsa che per escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società. Deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili. In casi di presunzione di utili in nero ai soci, fornire la prova contraria è essenziale.
Il fatto che tali persone fisiche non siano direttamente socie della società, bensì delle società che costituiscono la compagine sociale di quest’ultima, è un profilo meramente formale ai fini della valutazione della ristretta base azionaria. Dunque, della operatività della presunzione connessa.
Infatti, la valutazione va condotta secondo criteri sostanziali e non meramente formali. Ciò che conta è la sostanza del fenomeno economico sottostante alle forme giuridiche. Dunque, stabilire se tali società, siano indifferentemente di persone o di capitali, sono o meno un mero schermo rispetto alle persone fisiche, valido civilisticamente ma non opponibile al fisco.
La ratio posta alla base della suddetta presunzione è quindi che la ristretta base partecipativa consenta un controllo effettivo dei soci nella gestione sociale. I soci, essendo pochi, possono sostanzialmente usare la società a loro piacimento. Questo accade anche se, formalmente, si tratta di un soggetto giuridico distinto. Il punto centrale, quindi, è la gestione personalistica della società che, a quel punto, costituisce un mero schermo giuridico.
La conclusione
In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società. Questo riguarda società di persone o di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado. Allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell’assetto societario. Questo implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà. La presunzione di utili in nero ai soci riguarda anche questo aspetto.
Contattaci subito, compila il questionario e sarai ricontattato al più presto.









