Lavoratori sportivi dilettantistici in regime forfettario
21 Ott, 2025.

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Lavoratori sportivi dilettantistici in regime forfettario

Chi ha aderito al regime forfettario di cui all’ art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014, al fine di svolgere attività sportiva dilettantistica in forma individuale in qualità di preparatore atletico, come deve determinare il reddito nell’ambito del regime fiscale agevolato con riguardo alle somme percepite per l’attività svolta dai lavoratori sportivi dilettantistici in regime forfettario.

La modalità di determinazione del reddito

Il  D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , emanato nell’ambito della cosiddetta “Riforma dello sport”, ha introdotto, anche tramite successivi interventi integrativi e correttivi, una riorganizzazione e una revisione complessiva delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e di lavoro sportivo.
In particolare, per effetto delle modifiche apportate, a decorrere dal 1° luglio 2023, i rapporti di lavoro sportivo possono essere inquadrati come:

  • contratti di lavoro subordinato ;
  • collaborazione coordinata e continuativa ;
  • lavoro autonomo.

Conseguentemente, le somme percepite da soggetti che prestano la propria attività in favore di società o associazioni del settore sportivo dilettantistico, sia sotto forma di lavoro subordinato che attraverso contratti di co.co.co, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o lavoro autonomo e non più tra i redditi diversi come precedentemente previsto. Pertanto, per i lavoratori sportivi dilettantistici in regime forfetario, queste disposizioni apportano importanti cambiamenti.

Le soglie di non imponibilità in dettaglio

In merito alla tassazione dei compensi percepiti nel settore dilettantistico, art . 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, stabilisce che tali somme:

  • non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.

Pertanto, solo l’ importo eccedente tale soglia costituisce reddito imponibile e sarà assoggettato a tassazione. Questo è particolarmente rilevante per la gestione fiscale dei lavoratori sportivi dilettantistici in regime forftetario.

Il regime forfettario del lavoratore sportivo

Con riferimento alla compatibilità di tali disposizioni con il regime forfetario l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con Consulenza giuridica 30 settembre 2025, n. 14, fornendo rilevanti chiarimenti interpretativi.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che i componenti positivi conseguiti dai lavoratori sportivi dilettantistici rilevano:

  • per l’intero importo, al fine di verificare il rispetto della soglia massima di compensi percepiti per poter aderire/rimanere nel regime forfetario; pertanto, per la verifica del limite annuo di € 85.000, va considerata anche la parte esente al massimo pari a € 15.000 ;
  • per la sola parte eccedente la soglia di € 15.000, ai fini della determinazione della tassazione dovuta. Il coefficiente di redditività va, dunque, applicato alla parte eccedente la quota esente di € 15.000.

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