Versamento saldo Imu 2025: immobile e esenzioni
19 Nov, 2025
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Il prossimo 16.12.2025 scade il termine di versamento del saldo IMU 2025. È importante considerare il versamento saldo Imu 2025: immobile e esenzioni per non incorrere in sanzioni.

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Versamento saldo Imu 2025: immobile e esenzioni

L’IMU è dovuta dai possessori di immobili, intendendo per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Sono altresì soggetti passivi IMU:

  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili in leasing.

In presenza di più soggetti passivi per un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive.

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Sono esenti da imu le seguenti tipologie di immobili:

  • l’abitazione principale: non di lusso e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) è esente;
  • Il  singolo Comune può considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani / disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
  • i c.d. “ruderi” / “unità collabenti” della categoria catastale F2, che presentano condizioni tali da rendere permanentemente inabitabile / inagibile l’unità immobiliare, non sono soggetti ad IMU in quanto, come specificato del MEF nella Risoluzione 16.11.2023, n. 4/DF, gli stessi sono fabbricati privi di rendita;
  • i terreni agricoli;
  • immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • i c.d beni merce.

Ai sensi del comma 741 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 per abitazione principale si intende l’immobile in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

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Sono soggetti a Imu agevolata i seguenti immobili abitazione principale:

  • di lusso, ossia rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sconta l’IMU con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200.

Ai sensi del comma 741 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 per abitazione principale si intende l’immobile in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Fattispecie Imu coniugi

In caso di coniugi che risiedono e dimorano abitualmente in immobili diversi , di cui ciascuno è proprietario, la Corte Costituzionale con la sentenza 13.10.2022, n. 209 ha sancito l’ illegittimità della normativa IMU nella parte in cui limita l’esenzione / agevolazioni per l’abitazione principale ad un solo immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente, con la conseguenza che ciascun coniuge proprietario / soggetto passivo IMU dell’immobile in cui risiede e dimora abitualmente può fruire dell’ esenzione / agevolazione IMU per la propria abitazione principale, a prescindere dalla residenza e dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare (Informativa SEAC 20.10.2022, n. 327).

Analogo orientamento è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19.2.2025, n. 4292 e l’ordinanza 13.4.2025, n. 9620, in cui i Giudici Supremi hanno sancito che anche in presenza di coniugi che risiedono e dimorano abitualmente in immobili diversi ubicati nello stesso Comune , ciascun coniuge può considerare l’immobile in cui risiede e dimora abitualmente la propria abitazione principale ed applicare pertanto il relativo trattamento IMU.

Immobili di non residenti iscritti AIRE

L’unità immobiliare posseduta da “ italiani non residenti”, iscritti all’AIRE e pensionati è riconosciuta la riduzione del 50% dell’IMU dovuta, a condizione che l’unità immobiliare sia :

  • non locata;
  • data in comodato d’uso;
  • posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia.

Determinazione imposta dovuta

Con riferimento alla determinazione dell’IMU dovuta sono confermate le riduzioni per:

  • gli immobili “vincolati” in quanto di interesse storico o artistico (riduzione del 50%);
  • i fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati (riduzione del 50%);
  • gli immobili concessi in comodato a genitori / figli nel rispetto delle specifiche condizioni già previste in passato (riduzione del 50% a condizione che l’immobile sia “non di lusso” e utilizzato come abitazione principale, il contratto di comodato sia registrato ed il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato);
  • gli immobili concessi in locazione a canone concordato (riduzione del 25%). A tal fine è necessario verificare gli eventuali specifici / ulteriori adempimenti richiesti dal Comune.

Termini e modalità di versamento

Il versamento dell’IMU va effettuato in 2 rate , la prima entro il 16.6 e la seconda (a saldo) entro il 16.12, con facoltà per il contribuente di versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione, da corrispondere entro il 16.6.

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