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Indice
Il soggetto non residente in Italia e Imu
Un cittadino italiano non residente iscritto all’AIRE, pensionato nel paese estero, che possiede un immobile abitativo in Italia non può considerare detto immobile come abitazione principale, quindi è soggetto all’Imu per soggetti non residenti.
La normativa
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio del 2020, dal 1° gennaio scorso il predetto immobile non può più essere assimilato all’abitazione principale. Anche chi risiede all’estero e riceve pensione da un paese estero deve pagare la tassa per chi è non residente, l’Imu. Ciò avviene anche se il proprietario risiede all’estero, è iscritto all’AIRE e riceve una pensione estera, costringendo il soggetto non residente a dover pagare l’Imu per chi non risiede e pertanto seguire la normativa per soggetto non residente.
La normativa precedente del non residente in Italia Imu
Fino al 31 dicembre 2019, sia pure in presenza di determinate condizioni, gli immobili di tipo abitativo, posseduti dai predetti soggetti, erano assimilati all’abitazione principale. Pertanto, non scontavano l’imposta municipale unica. In particolare, i cittadini italiani iscritti all’AIRE dovevano essere pensionati con requisiti che non riguardavano l’Imu per soggetti non residenti. Tuttavia, il diritto ad ottenere il trattamento pensionistico doveva essere maturato esclusivamente per il lavoro prestato all’estero, ed in particolare nel Paese di residenza.
Conseguentemente, se il pensionato aveva in precedenza lavorato in Italia e riceveva una pensione direttamente dall’INPS, il beneficio non spettava. Inoltre, era necessario che gli immobili non avessero caratteristiche di lusso. Quindi, la classificazione catastale doveva essere diversa da A1, A8 e A9. Anche gli immobili non dovevano essere concessi né in locazione, né in comodato.
La normativa attuale
Ora, invece, dall’inizio dell’anno, la disciplina è cambiata radicalmente. Anche soggetti all’Imu per soggetto non residente devono seguire le nuove regole. Anche in presenza della suindicate condizioni, i predetti immobili non possono essere equiparati all’abitazione principale. Infatti, in mancanza sia del requisito della dimora abituale, ma anche della residenza anagrafica, le unità immobiliari saranno considerate alla stregua di “seconde case” e quindi soggette a Imu per chi non risiede in Italia.
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