Commercialista per detraibilità IVA beni strumentali
3 Ago, 2025
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Deducibilità dei beni strumentali

In linea generale, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il costo dei beni strumentali è deducibile secondo le quote di ammortamento previste dagli artt. 102 e 109, TUIR. Consulta un commercialista per detraibilità IVA beni strumentali per ulteriori dettagli specifici.

Tuttavia è doveroso chiarire che il legislatore tributario ammette la deduzione del costo alle seguenti condizioni: TUIR (art. 102 e 109). Tuttavia, la deduzione è ammessa a condizione che:

  • il bene sia effettivamente utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • la spesa sia inerente all’attività;
  • il costo sia documentato e correttamente contabilizzato.

Detraibilità dei beni strumentali

In materia di IVA, il diritto alla detrazione è disciplinato dall’art. 19, D.P.R. n. 633/1973, a cui si rimanda per una maggiore completezza espositiva, che stabilisce che la detrazione presuppone che il bene o servizio acquisito sia necessario o funzionale all’attività economica dell’impresa. Chiedi al tuo commercialista per detraibilità IVA beni strumentali come applicare correttamente le normative.

Indicazioni della cassazione

In definitiva, si può senza dubbio affermare che in tema di IVA , ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive. Considerare l’assistenza di un commercialista per detraibilità IVA beni strumentali può aiutarti a ottimizzare le tue detrazioni, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia (Cass., 17/03/2021, n. 7440). Accertamento che deve essere eseguito non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì in concreto, dovendosi verificare che il bene immobile costituisca, anche in funzione programmatica, il mezzo per l’esercizio dell’attività di impresa,

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