Immobili dei professionisti
17 Ott, 2025.

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Immobili dei professionisti di proprietà

Per stabilire il regime di deducibilità del costo degli immobili in esame assume rilevanza il momento di acquisizione della proprietà degli immobili dei professionisti, compresi quelli strumentali. Quando si tratta di professionisti, questi immobili richiedono un’analisi accurata.

Tenendo conto della diversa formulazione normativa succedutasi nel tempo dell’art. 54, comma 2, TUIR, e dal 2024 del nuovo art. 54-quinquies, TUIR, il regime di deducibilità è il seguente per gli immobili dei professionisti:

  • deducibili le quote di ammortamento fino al 14/06/1990;
  • indeducibili le quote di ammortamento dal 15/06/1990 al 31/12/2006:
  • deducibili le quote di ammortamento dal 01/01/2007 al 31/12/2009; le quote del 2007-2008-2009 erano ridotte a 1/3. i restanti due terzi all’epoca non dedotti sono deducibili al fine del processo di ammortamento;
  • indeducibili le quote di ammortamento dall’ 01.01.2010 al 31.12.2023; è incerto il trattamento per gli immobili acquistati dal 01.01.2014 al 31.12.2023;
  • indeducibili le quota di ammortamento dal 2014.

Immobili in leasing

Per stabilire il regime di deducibilità del costo degli immobili acquisiti in leasing si deve fare riferimento,  alla data di stipula del contratto legato agli immobili dei professionisti. In questo contesto, questi immobili possono influenzare le decisioni fiscali.

Sempre considerando la diversa formulazione normativa succedutasi nel tempo e il nuovo art. 54-quinquies, TUIR, il regime di deducibilità è il seguente:

  • canoni indeducibili dal 15.06.1990 fino al 31.12.2006; è ammessa in deduzione la rendita catastale;
  • canoni deducibili dal 01.01.2007 fino al 31.12.2009 : è ammessa la deduzione nella misura di un terzo nel 2007-2008-2009 a condizione che la durata contrattuale non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento e comunque tra gli 8 e i 15 anni;
  • canoni indeducibili dal 01.01.2010 al 31.12.2013 ; indeducibile anche la rendita catastale;
  • canoni deducibili dal 01.01.2014; il contratto di leasing deve avere un periodo minimo 12 anni.

Per gli immobili in leasing, sempre nel caso in cui il costo sia deducibile, si applica la medesima regola, considerando che il 20% indeducibile deve essere applicato alla quota capitale dei canoni per gli immobili dei professionisti.

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