Il reddito di lavoro autonomo e il principio di cassa
22 Ott, 2025
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Il reddito di lavoro autonomo e il principio di cassa

Il reddito di lavoro autonomo di cui all‘art. 53 del TUIR deve essere determinato in base al principio di cassa, cioè effettuando la differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute. Dispone in tale senso il successivo art. 54 . Quando si parla di reddito di lavoro autonomo e il principio di cassa, è importante sapere come gestire correttamente questi aspetti.

Il “ principio di cassa ” può sembrare di più facile applicazione rispetto alla competenza temporale, ma non è così. L’evolversi dei mezzi di pagamento, le rilevanti limitazioni all’uso del contante e la crescente diffusione dei mezzi di pagamento virtuali ha alimentato nel tempo i dubbi e le incertezze sull’ individuazione del momento in cui l’incasso di un compenso può considerarsi operazione effettuata, quindi in grado di concorrere alla formazione del reddito derivante dal reddito di lavoro autonomo. Lo stesso dicasi per le spese. Pertanto, il reddito di lavoro autonomo e il principio di cassa devono essere valutati attentamente.

Le incertezze più rilevanti non riguardano le operazioni effettuate in contanti, bensì tramite l’utilizzazione di altri strumenti di pagamento come, ad esempio, gli assegni bancari, circolari, carte di debito (bancomat), carte di credito, ricevute bancarie, etc. In numerosi casi è possibile che l’incasso sia effettuato con uno strumento che non consente di ottenere l’immediata disponibilità della somma da parte dell’imprenditore o del professionista. L’ individuazione del momento di avvenuto incasso, soprattutto per le operazioni che si pongono a cavallo tra due periodi d’imposta, diventa essenziale al fine di comprendere quando un componente reddituale attivo debba concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Una corretta applicazione del reddito di lavoro autonomo e il principio di cassa è essenziale per evitare errori fiscali.

Il reddito di lavoro autonomo e il principio di cassa: pagamenti e incassi contanti

 I compensi relativi a prestazioni pagate con denaro contante si considerano percepiti nel momento in cui le somme entrano nella disponibilità del professionista. In questo caso sussiste perfetta coincidenza tra il momento del pagamento da parte del cliente e quello dell’incasso da parte del professionista. La medesima soluzione riguarda le spese collegate al reddito di lavoro autonomo.

Incassi e pagamenti con assegni bancari

 Si deve fare riferimento alla data di effettivo accredito, cioè al momento in cui il soggetto interessato acquista effettivamente la disponibilità della somma accreditata (data dell’operazione). In tal senso si è espressa la citata Circolare n. 38/2010. Anche qui, il principio di cassa si applica sul reddito di lavoro autonomo.

Incassi e pagamenti con bancomat

La medesima soluzione di cui al punto precedente vale per gli incassi effettuati con carta di debito (bancomat). Si deve fare riferimento al momento in cui la somma di denaro è effettivamente disponibile sul conto corrente.
Analogamente, per l’effettivo sostenimento delle spese è necessario fare riferimento al momento in cui il professionista perda la disponibilità della somma giacente sul conto corrente, sempre seguendo il principio di cassa.

Incassi e pagamenti con carta di credito

Per l’incasso dei compensi dovrebbe rilevare il momento in cui il professionista consegue l’ effettiva disponibilità delle somme sul proprio conto corrente. Si deve fare riferimento ancora una volta alla data di accredito e non alla data di valuta, rispettando il principio ispiratore del reddito di lavoro autonomo e il principio di cassa.

Per i pagamenti effettuati è irrilevante il momento in cui il titolare della carta di credito registra (solitamente nel mese successivo) l’addebito sul proprio estratto conto delle spese effettuate (solitamente nel mese precedente).  Il soggetto titolare del rapporto chiude il proprio debito con il fornitore nel momento in cui utilizza la carta di credito. In questa ipotesi il pagamento deve considerarsi in ogni caso effettuato anche se, successivamente, il titolare della carta è debitore di una somma pari a tutte le spese effettuate nei confronti del “gestore” della carta di credito stessa.  

Incassi e pagamenti mediante rid

Anche per gli incassi effettuati mediante ordine di addebito (modello RID) valgono gli stessi principi ora esaminati per le operazioni effettuate tramite bonifico. Assumerà rilievo la data in cui il denaro è effettivamente disponibile sul conto corrente, sempre in linea con il reddito di lavoro autonomo e il principio di cassa. La data di valuta è ancora una volta irrilevante.
Solitamente per le operazioni di incasso (accredito) la data di valuta è successiva rispetto a quella dell’operazione. Gli interessi iniziano a maturare successivamente rispetto al momento in cui la somma di denaro è effettivamente disponibile sul conto corrente.

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