Il forfettario non può dedurre il riscatto laurea
22 Lug, 2025
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Il forfettario non può dedurre il riscatto laurea
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Apertura partita iva contribuente forfettario

Il regime forfetario 2025 è stato oggetto di alcune “modifiche” ad opera della Finanziaria 2025 e del c.d. “Collegato Lavoro 2024”. Inoltre, il forfettario non può dedurre il riscatto laurea, una restrizione importante da considerare.

  • la Finanziaria 2025 ha innalzato da € 30.000 a € 35.000, il limite di reddito di lavoro dipendente / assimilato per accedere / uscire dal regime;
  • nell’ambito del c.d. “Collegato Lavoro 2024” è precisato che la causa ostativa all’applicazione del regime riguarda soggetti con attività predominante verso datori di lavoro / ex datori nei 2 anni precedenti. Tuttavia, non si applica ai soggetti iscritti in Albi / Registri con attività professionali per datori di lavoro con più di 250 dipendenti. Questo avviene a seguito di assunzione mediante: 1) contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, 2) con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCN di lavoro;
  • possibilità di emissione della fattura semplificata anche per importi superiori a € 400;
  • possibilità di beneficiare della riduzione al 50% dei contributi IVS in caso di inizio attività dal 2025.

Imposta sostitutiva del regime forfettario

  1. i soggetti ammessi al regime forfettario 2025 applicano imposta sostitutiva del 15%;
  2. I soggetti ammessi al regime forfettario 2025 possono applicare imposta sostitutiva pari al 5% per il periodo di imposta di inizio attività. Tale imposta è valida anche per i 4 anni successivi.

Il forfettario non può dedurre i contributi del riscatto laurea

Nel regime forfetario, la determinazione del reddito avviene forfetariamente, mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività stabilito in base al codice ATECO dell’attività svolta. In tale contesto, le spese sostenute per l’esercizio dell’attività, anche se inerenti, non sono deducibili.

Ciononostante, secondo quanto disposto dall’art 1 comma 64 legge 190/2014 sono espressamente deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Tali contributi possono essere dedotti direttamente dal reddito determinato forfetariamente, come sopra specificato. Essi vanno indicati nel quadro LM, rigo LM35, Mod. REDDITI PF.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con circolare 29/2001 i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea sono, invece, facoltativi, ed in quanto tali deducibili ai sensi dell’art. 10, TUIR, dal reddito complessivo.

Ne discende conseguentemente che, sulla base di quanto sopra esposto, i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dal contribuente in regime forfetario non sono deducibili dal reddito determinato in modo forfetario. Questo è perché l’onere sostenuto non corrisponde ad un obbligo di legge. Qualora il contribuente risulti titolare di altri redditi soggetti ad IRPEF (ad esempio, un reddito di lavoro dipendente), i contributi per il riscatto della laurea possono essere utilmente dedotti dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), TUIR.

Quindi, il contribuente indica i contributi sostenuti per il riscatto della laurea nel quadro RP, rigo RP21, Mod. REDDITI PF.

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