Ormai non ci sono più dubbi i consulenti di organizzazioni internazionali residenti fiscalmente in Italia devono pagare le imposte. Se hai dubbi sul contratto Onu, l’interpello chiarisce molti aspetti. Se hai invece delle incertezze sulla natura del tuo contratto con Onu hai la possibilità di proporre interpello all’agenzia delle Entrate che chiarirà ogni incertezza e ti indicherà l’esatto comportamento da seguire.
Per una consulenza gratuita, rivolgiti a Hai dubbi sul contratto Onu? L’interpello chiarisce
Indice
- Il quadro normativo
- La convenzione generale dell’Onu
- I consulenti Onu pagano le imposte senza dubbio
- Non ci sono dubbi i consulenti Onu pagano le imposte
Il quadro normativo
I rapporti tra i singoli Stati (ospitanti) e gli Enti (ospitati) sono disciplinati dai c.d. Accordi di sede, i quali, limitando in qualche modo la sovranità dei primi, mirano a garantire il pieno svolgimento dell’attività dei secondi nonché a prevedere taluni privilegi e immunità in favore dei relativi dipendenti. Nell’ordinamento italiano, importante punto di riferimento in relazione agli accordi di sede è l’articolo 41 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601, rubricato «Accordi ed enti internazionali», ai sensi del quale «Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali».
La convenzione generale dell’Onu
Se hai dubbi sul contratto Onu, l’interpello chiarisce molti aspetti.
L’Onu , e tutte le strutture ad essa collegate, fanno riferimento alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite resa esecutiva in Italia dalla legge 20 dicembre 1957 n 1318 . La Convenzione citata prevede, all’articolo V, taluni privilegi e immunità in favore dei funzionari («Officials») dell’ONU compresi nelle categorie individuate dal Segretario Generale, tra cui, per quel che in questa sede rileva, l’esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti ad essi corrisposti dall’Organizzazione.
Al riguardo, si osserva che tale esenzione trova applicazione esclusivamente con riferimento ai funzionari («Officials») dell’Organizzazione, mentre non trova applicazione a coloro che hanno un contratto che le attribuisce la qualifica di Consulente («Consultant»). Per questo, non ci sono dubbi i consulenti Onu pagano le imposte.
I consulenti Onu pagano le imposte senza dubbio
Se hai dubbi sul contratto Onu, l’interpello chiarisce molti aspetti.
La convenzione citata prevede all’articolo V, taluni privilegi e immunità in favore dei funzionari (Officials), compresi nelle categorie individuate dal segretario generale. Include l’esenzione dell’imposta sugli stipendi. Tale esenzione, tuttavia, trova applicazione esclusivamente sui funzionari (officials) dell’organizzazione. Invece, non trova applicazione ai contratti che attribuiscono la qualifica di consulenti. Pertanto, i redditi consulenti Unesco sono soggetti a tassazione.
Come chiarisce la risposta n 9/2025 dell’agenzia delle entrate che fornisce una chiara linea inequivocabile.
Il compenso ricevuto per l’attività di consulenza, verosimilmente occasionale e non continuativa, è da assoggettare, pertanto, a prelievo Irpef tra i redditi diversi. Ciò avviene nell’ambito della categoria dei redditi diversi alla lettera l dell’articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986).
La base imponibile, quindi, per la collaborazione sarà costituita dall’ammontare ricevuto, previa deduzione di tutte le spese inerenti all’attività svolta. Le collaborazioni, quindi, saranno da dichiarare nel quadro RL del modello Redditi Pf. Oppure, nel quadro D del modello 730.
Hai dubbi sul contratto Onu? L’interpello chiarisce
Se hai dubbi sul contratto Onu, l’interpello chiarisce molti aspetti. L’istituto dell’interpello ordinario è previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente). Le istanze di interpello ordinario sono finalizzate a ottenere il parere dell’Agenzia delle Entrate prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale. Questo avviene rispetto a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione di una norma tributaria. Inoltre, riguarda la corretta qualificazione di fattispecie nei casi in cui le disposizioni siano obiettivamente incerte. Affrontare l’interpello nel 2025 con un esperto commercialista garantisce di trovare soluzioni adeguate.
L’istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari insieme o per conto dello stesso.
La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente. Oppure entro 60 giorni dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa. Affidarsi a un professionista diventa cruciale nell’anno 2025 per un interpello efficace.
Contattaci per una prima consulenza gratuita se hai un contratto di consulenza con Onu o con strutture ad essa collegate, compilando il questionario.









