Pensionato estero e tasse italiane
27 Nov, 2025
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Sei titolare di pensione estera? Non sei residente in Italia? Con il regime ‘Pensionato estero” vieni in Italia avrai imposte al 7 %’, puoi ottenere benefici fiscali trasferendo la residenza. Contattaci subito per una consulenza sulle agevolazioni fiscali che ti sono concesse se trasferisci la residenza in Italia con questo regime. Considera la situazione del pensionato estero e come si relazionano le tasse italiane.

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Pensionato estero e tasse italiane

Le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, possono beneficiare di un regime fiscale opzionale. Questo prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero. È valido per ciascuno dei nove periodi d’imposta di validità dell’opzione articolo 24-ter del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 273, della legge n. 145/2018). Questo regime è significativo per qualsiasi pensionato estero in relazione alle tasse italiane.

Individuazione dei comuni

Per individuare la popolazione residente nel comune in cui ci si trasferisce, si considera il dato risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istat. Questo dato è riferito al 1° gennaio dell’anno precedente il primo periodo di validità dell’opzione. Tale dato rileva per tutta la durata di validità dell’opzione, sempre che il contribuente non trasferisca la residenza in altro comune. L’opzione ‘Pensionato estero? vieni in Italia avrai imposte al 7 %’ assicura continuità di benefici anche se ci si trasferisce successivamente. Per ulteriori dettagli, esplora come pensionato estero e tasse italiane possono influenzare il tuo trasferimento.

Il regime ‘Pensionato estero consente che l’opzione rimanga efficace anche se, a partire dal secondo periodo di imposta di validità, il contribuente si trasferisce in un altro comune “agevolabile”. Per questo nuovo comune, si considera il dato della popolazione risultante al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello di trasferimento della residenza.

L’opzione per il regime sostitutivo si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza ed è efficace a decorrere da quella stessa annualità.

Come si perfeziona opzione

Nella dichiarazione dei redditi il contribuente deve indicare:

  • lo status di non residente in Italia per almeno cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione, tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione ;
  • gli stati esteri per i quali non intende avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva;
  • lo stato di residenza del soggetto estero che eroga i redditi da pensione;
  • l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

Pensionato estero? vieni in Italia avrai imposte al 7 %

L’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, calcolata in via forfetaria con l’aliquota del 7%, deve essere versata, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi. Il vantaggio della scelta ‘Pensionato estero? vieni in Italia avrai imposte al 7 %’ è evidente e si traduce in un collegamento importante tra pensionato estero e tasse italiane.

Il versamento va effettuato in unica soluzione, tramite modello F24.

Il codice tributo da indicare è il 1899.

La revoca o la decadenza dal regime

È possibile revocare l’opzione in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui la scelta è esercitata, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno di validità. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.

Gli effetti dell’opzione non si producono, se viene accertata l’insussistenza dei requisiti di legge, ovvero cessano, se questi ultimi vengono meno. Questo è particolarmente rilevante per chi cerca di comprendere meglio la connessione tra pensionato estero e tasse italiane.

C’è decadenza dal regime anche in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva. Questo avviene a meno che si rimedi entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui l’omissione si riferisce. In tal caso, sono comunque dovuti interessi e sanzioni per la tardività.

La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

Contattaci subito, compila il questionario e sarai ricontattato al più presto con informazioni dettagliate sul regime ‘Pensionato estero? vieni in Italia avrai imposte al 7 %’.

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