Non ci sono dubbi: rimborsi su dividendi americani
25 Nov, 2025
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Non ci sono dubbi: i rimborsi su dividendi americani sono un argomento complesso da navigare. Il non residente (Italiano) vede sottoposto il dividendo lordo ad una ritenuta americana pari al 15 per cento. La differenza tra il dividendo lordo e la ritenuta americana è denominata: dividendo netto di frontiera. L’intermediario finanziario Italiano sottopone il dividendo netto di frontiera ad una ritenuta del 26 per cento.

Puoi ottenere la restituzione di circa 11 per cento del dividendo lordo di frontiera come restituzione delle imposte .

Contattaci subito per compilare la domanda di rimborso , pertanto, compila il questionario e sarai ricontattato al più presto.

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La domanda di rimborso delle rimborso

La domanda di rimborso è elaborata ai sensi e per gli effetti dell’art 38 dpr 602/73 e deve contenere i seguenti elementi:

  • I dati dell’istante e i suoi recapiti;
  • Indirizzo di posta elettronica della direzione provinciale dell’agenzia delle entrate destinataria;
  • anno di imposta o gli anni di imposta interessati;
  • la motivazione dei versamenti non dovuti;
  • il dettaglio delle imposte assolte all’estero;
  • il dettaglio delle imposte assolte in Italia;
  • la sussistenza della doppia imposizione;
  • la richiesta di rimborso;
  • la modalità di accredito delle somme.

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I dati dell’istante

Occorre indicare i dati anagrafici e telematici dell’istante. Occorre sempre allegare un documento di identità dell’istante.

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La direzione provinciale competente

Occorre indirizzare l’istanza di rimborso alla direzione provinciale territorialmente competente su residenza istante.

Anno di imposta

Occorre specificare anno di imposta per il quale si effettua la richiesta. Si evidenzia che si hanno 48 mesi di tempo.

La motivazione dei versamenti non dovuti

In questa sezione si specifica, pertanto, quanto segue :

  • l’istante è cittadino italiano e residente fiscalmente in Italia;
  • I titoli azionari, così detenuti,  hanno  prodotto un dividendo lordo di frontiera pari a € X.

Le imposte assolte all’estero

In questa sezione si specifica, pertanto, quanto segue:

  • l’istante ha sempre avuto la propria residenza fiscale in Italia, stato in cui ha la nazionalità esclusiva, nel quale dimora abitualmente e ha sempre fissato il luogo  dei propri affari e interessi;+
  • la legislazione Statunitense prevede che i dividendi di  fonte Statunitense  pagati ai non residenti siano soggetti a una ritenuta a titolo di imposta del 30 per cento;
  • la Convenzione tra Italia e Stati Uniti all’art 10 paragrafo 2 lett. B, prevede per i dividendi un’aliquota massima del 15 per cento nel momento in cui sono soddisfatti tutti i requisiti stabiliti dalla convenzione stessa;
  • a seguito del soddisfacimento dei requisiti previsti dalla citata Convenzione, sui dividendi distribuiti nell’anno di imposta 2024,  si operano , ritenute negli Stati Uniti nella misura del 15 per cento.

L’istante percepisce , pertanto,  un dividendo lordo di frontiera pari a €  X soggetto a ritenute Statunitensi per 15 per cento di X ; il dividendo netto di frontiera è pari, quindi   a € X – 15% di X (tale importo viene denominato dividendo netto di frontiera).

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In questa sezione si specifica, pertanto, quanto segue:

  • sui dividendi netti di frontiera l’intermediario finanziario paga  imposta sostitutiva pari al 26 per cento .

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In questa sezione si riassume, infine, che :

  • i dividendi subiscono tassazone in entrambi gli Stati. . Si configura, pertanto,  un fenomeno di illegittima doppia imposizione che contravviene al predetto art 23 paragrafo 3 della Convenzione Italia Stati Uniti d’America contro le doppie imposizioni;
  • non vale a confutare  questa conclusione il fatto che la norma nazionale (art 165 TUIR) accorda la detrazione dell’imposta estera solo se il reddito prodotto dall’estero  concorre alla formazione del reddito complessivo, escludendolo implicitamente per i redditi assoggettati a imposizione sostitutiva. Come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze 25698 del 01settembre 2022 e n 10204 del 16 aprile 2024) infatti:
  • l’ art.23 paragrafo 3 della Convenzione nega la detrazione ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia a imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana;
  • nel caso dell’Italia non si configura la possibilità che il dividendo sia assoggettato a ritenuta su richiesta del beneficiario, in quanto  il regime sostitutivo ha carattere obbligatorio;
  • l’imposta sostitutiva di cui all’art 18 del TUIR ha la stessa funzione della ritenuta a titolo di imposta e, quindi , come stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione, medesime considerazioni di cui sopra valgono nel caso, come quello dell’istante, in cui i dividendi si sottopongono (obbligatoriamente) all’imposta sostitutiva;
  • la preclusione alla detrazione dell’imposta estera prevista dall’art 165 TUIR è recessiva rispetto alla norma convenzionale e deve, quindi, ritenersi superata da quest’ultima ai sensi dell’art 75 DPR 600/73 secondo cui nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi dall’italia.

Predisponi la domanda di rimborso delle imposte pagate negli Stati Uniti.

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In questa sezione si specifica che le imposte richieste a rimborso sono calcolate mettendo a confronto per l’annualità considerate:

  • Le somme effettivamente pagate;
  • le somme pagate negli Stati Uniti.

Contattaci subito, pertanto, per compilare la domanda di rimborso , pertanto, compila il questionario e sarai ricontattato al più presto.

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