Immobili ubicati all’estero da considerare
24 Nov, 2025
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Immobili ubicati all’estero da considerare

Se una persona fisica residente fiscalmente in Italia ha posseduto (proprietà, usufrutto o nuda proprietà, comproprietà o multiproprietà) nel 2017, anche per un solo giorno, un immobile all’estero deve monitorarlo nel quadro RW. Questo è necessario seppure alla fine dell’anno non possiede più l’immobile.
Fanno eccezione i cd. lavoratori frontalieri e persone che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano o per un ente internazionale cui aderisce l’Italia (ONU, FAO, etc.). Costoro non hanno l’obbligo del monitoraggio in RW. Tuttavia, devono comunque pagare l’IVIE (calcolo in RW) e, ricorrendone i presupposti, tassare il reddito dell’immobile in RL13.

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Immobili ubicati all’estero da considerare : la determinazione del valore

Nel caso in cui l’immobile sia pervenuto per donazione o successione, il valore è quello riportato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato di donazione. In mancanza di questi documenti, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante. Questo dovrebbe risultare dalla relativa documentazione fino ad arrivare, in assenza della documentazione, al valore di mercato al termine di ciascun anno solare.

Se, invece, l’immobile perviene per atto inter vivos, contratto d’acquisto alla mano, l’immobile va valorizzato in base al costo sostenuto. Se l’immobile è costruito affidando in appalto a terzi la costruzione, ci si riferirà ai documenti di spesa. Questi documenti mostrano il costo complessivamente sostenuto.

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Immobili ubicati all’estero: la determinazione del valore in casi particolari

In mancanza di contratto o di documentazione di spesa, occorre indicare il valore di mercato (locale) alla fine dell’anno. Lo stesso vale per il periodo di possesso se l’immobile è ceduto prima del 31 dicembre. In definitiva, in quest’ultima ipotesi, occorre avvalersi di una perizia o documentare il più possibile il valore dell’immobile.

Se l’immobile è ubicato nei Paesi Ue, il valore da indicare è quello catastale. Solo in mancanza di questo valore, si deve risultare dal costo risultante dall’atto di acquisto. In assenza di ciò, si utilizzerà il valore di mercato.

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Il calcolo IVIE

Una volta forniti i dati per valorizzare l’immobile ai fini del monitoraggio, se l’immobile è soggetto a IVIE, lo stesso valore sarà preso a base per il calcolo di quest’ultima imposta.

Il modello richiede (colonna 12) il numero di mesi di possesso, facendo riferimento alla regola IMU. Il mese rileva solo se il possesso si è protratto per oltre la metà del mese (in via generale 16 giorni tranne febbraio).

Scomputo imposta pagata all’estero

Se, con riferimento all’immobile estero, il contribuente nel paese in cui esso è ubicato ha versato una imposta corrispondente all’IVIE, ha diritto di scomputarla fino a concorrenza dall’imposta IVIE da versare all’Erario Italiano.

ùL’ Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 28/2012 ha elencato per i paesi UE e SEE le imposte scomputabili. Si faccia riferimento alla colonna 3 (imposte patrimoniali detraibili) della stessa tabella riportata nelle pagine precedenti.

Ovviamente, le somme pagate all’estero che ci s’intende scomputare devono essere idoneamente documentate da quietanze di pagamento (bollettini postali quietanzati, bonifici bancari, etc.).

Si fa presente che in taluni paesi vi sono più imposte che assolvono alla stessa funzione (patrimoniale) dell’IVIE. È il caso della Francia che, oltre alla tax foncier, applica anche con riferimento agli immobili anche la “Impote de solidarieté dé la fortun.” Tuttavia, questa imposta si applica solo su valori che superano una specifica soglia: anche questa imposta è scomputabile dall’IVIE.

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Rapporti tra RW e RL

La casella del solo monitoraggio del quadro RW va barrata solo nell’ipotesi in cui:

  • l’immobile oggetto di monitoraggio non è soggetto ad IVIE (abitazione principale o assegnato al coniuge), talché le specifiche colonne del quadro RW non sono compilate.
  • l’immobile oggetto di monitoraggio non deve neanche essere tassato ai fini delle imposte sui redditi.

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Compilazione RL

Ebbene, nel quadro RL, il rigo RL12 deve essere compilato in questi casi:

  • Colonna 1 – per indicare a solo scopo segnaletico il reddito dei beni immobili esteri non locati. Questi beni sono dunque tassati all’estero, su base catastale, per il solo fatto di averne il mero possesso. Per essi si è calcolata l’IVIE nel quadro RW, ma anche di quello non soggetto ad IVIE in quanto adibito ad abitazione principale o assegnato giudizialmente al coniuge separato. Tale reddito, certamente di ridotto importo, va riportato nel rigo RN50 colonne 2 e 3 del Fascicolo I. Tuttavia, non deve essere sommato nel rigo RL18 (posto che in quest’ultimo rigo vanno sommati tutti gli importi contenuti nei righi da Rl5 a RL17). Il motivo della indicazione nel rigo RN50 è dato dal fatto che pur non concorrendo al reddito complessivo, l’importo indicato in questo rigo può assumere rilievo nell’ambito di prestazioni assistenziali o previdenziali (i.e., ISEE);
  • Colonna 2 – per indicare il reddito dell’immobile estero da tassarsi in Italia. Si deve indicare il reddito estero riferito all’immobile così come calcolato in base alla legislazione del paese in cui è ubicato. Non è possibile dedurre altro. Se nel detto paese, il reddito derivante dal mero possesso
    (immobile non affittato) non dovesse essere tassato, non deve essere indicato nulla in questo rigo. Diversamente, va indicato il reddito tassato all’estero. Tuttavia, se l’immobile è affittato e nel paese estero detto reddito non è tassato, occorre indicare il canone percepito (principio di cassa) al netto della deduzione forfetaria del 15%.

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