Ai contribuenti possessori di redditi di fonte estera è riconosciuto un credito d’imposta finalizzato ad evitare la c.d. “doppia tassazione”. Questo è un aspetto fondamentale quando si discute di come gestire i redditi esteri e il credito di imposta in Italia.
Per poter beneficiare del credito d’imposta sono richieste le seguenti condizioni:
- produzione di un reddito estero;
- pagamento delle imposte estere a titolo definitivo;
- concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile in Italia.
Contattaci , pertanto , per una prima consulenza gratuita compilando il questionario.
Per una consulenza gratuita, rivolgiti a I redditi esteri e il credito di imposta in Italia
Indice
I redditi di fonte estera e il credito di imposta in Italia
I redditi di fonte estera concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. A fronte dell’obbligo di ricomprenderli nella dichiarazione dei redditi, al contribuente è riconosciuta la possibilità di scomputare un credito per le imposte pagate allo Stato estero. Ciò al fine di evitare la doppia imposizione generata dal sovrapporsi della pretesa impositiva dello “Stato della fonte” e dello “Stato della residenza” (Italia). Il credito d’imposta in esame è disciplinato dall’art. 165, TUIR, nel quale è contenuta:
- la definizione di “reddito prodotto all’estero” mediante una lettura “a specchio” dell’art. 23, TUIR;
- la determinazione della quota d’imposta italiana riferita al reddito estero in considerazione del fatto che il reddito complessivo viene assunto “al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione“ ;
- il riporto (in avanti e indietro) dell’eccedenza d’imposta sia italiana che estera (applicabile ai titolari di reddito d’impresa);
- la riduzione del credito nelle ipotesi di parziale concorrenza del reddito estero al reddito imponibile del contribuente;
- il riferimento al consolidato ed alla trasparenza fiscale.
I redditi di fonte estera generano un credito di imposta in italia.
Il credito di imposta sui redditi esteri
l conflitto generato dalla doppia imposizione tra lo “Stato della fonte” e lo “Stato della residenza” viene risolto dai singoli Stati adottando, alternativamente, come previsto dall’art. 23, lett. A e B del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, il metodo dell’esenzione o il metodo del credito d’imposta .
Sul punto nella citata Circolare n. 9/E l’Agenzia rammenta, infine, che l’Italia “ha optato per il sistema del credito d’imposta in coerenza con il principio generale di tassazione dei residenti per tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti”, c.d. “worldwide principle”.
Tale sistema, rende definitiva l’imposizione più elevata tra quella applicata dallo Stato della fonte e quella applicata dallo Stato della residenza. Il sistema dell’esenzione, diversamente, consolida sempre le imposte dello Stato della fonte.
Il sistema del credito d’imposta comporta che se l’imposta Italiana è, rispetto a quella estera:
- superiore , la differenza va versata all’Erario italiano;
- inferiore , non è ammessa la restituzione dell’eccedenza d’imposta estera poiché il credito d’imposta è riconosciuto fino a concorrenza dell’imposta italiana dovuta sul reddito estero .
Ai sensi del citato art. 165 il credito d’imposta in esame è ammesso in detrazione dall’imposta netta in presenza delle seguenti 3 condizioni :
- produzione di un reddito estero ;
- concorso del reddito estero al reddito complessivo (del soggetto residente in Italia);
- pagamento delle imposte estere a titolo definitivo .
Il concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo
Come sopra accennato il concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo è una delle condizioni richiesta per poter usufruire del credito d’imposta in esame. Ciò comporta che tale credito non spetta in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta , imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva applicata dal contribuente ex art. 18, TUIR in sede di dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, nella citata Circolare n. 9/E evidenzia che in base alla predetta disposizione i redditi di capitale corrisposti da soggetti esteri ed ivi percepiti senza l’intervento di un sostituto d’imposta sono soggetti in Italia (nel mod. UNICO) ad imposizione sostitutiva nella stessa misura delle ritenute a titolo d’imposta che sarebbero applicate se tali redditi fossero corrisposti da sostituti d’imposta / intermediari italiani. Al contribuente spetta il credito d’imposta in esame soltanto se, scegliendo di non avvalersi dell’imposizione sostitutiva, applica la tassazione ordinaria .
Le condizioni poste dall’Agenzia delle entrate
Sul punto l’Agenzia evidenzia che non possono usufruire della tassazione ordinaria:
- le persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, Enti pubblici e privati (inclusi i trust) residenti in Italia che non hanno quale oggetto principale l’esercizio di attività commerciali, nonché i soggetti esenti da IRES in relazione agli interessi, premi e altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari esteri ( art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 239/96 );
- gli utili, infine, ex art. 44, comma 2, lett. a) TUIR relativi a partecipazioni non qualificate in soggetti esteri e i proventi da associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 109, comma 9, lett. b), TUIR stipulati con soggetti esteri e caratterizzati da apporti diversi da opere e servizi e di natura “non qualificata” ( art. 27, comma 4, DPR n. 600/73 );
- possono, in ultima analisi, in sede di dichiarazione dei redditi, usufruire dell’imposizione sostitutiva oppure di quella ordinaria i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche ex art. 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale percepiti direttamente all’estero ( art. 26-ter, DPR n. 600/73 ).
Procedura per il riconoscimento del credito
L’Agenzia delle Entrate precisa altresì che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in esame il contribuente è tenuto a conservare la seguente documentazione :
- in primo luogo, prospetto con l’indicazione per singolo Stato estero:
- dei redditi prodotti;
- delle imposte pagate in via definitiva;
- del credito d’imposta spettante ex art. 165, TUIR;
- in secondo luogo, eventuale copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero;
- in terzo luogo, ricevuta di versamento delle imposte pagate all’estero;
- in quarto luogo, eventuale certificazione dei redditi esteri;
- infine, l’eventuale richiesta di rimborso, se non inserita nella dichiarazione dei redditi.
Contattaci , quindi, per una prima consulenza gratuita compilando il questionario.









