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Il superamento della soglia reddituale di € 100.000 del regime forfettario
Se un contribuente forfettario supera la soglia reddituale prevista per l’adesione/permanenza nel regime (pari a € 100.000,00), la cessazione regime forfettario e INPS avviene dallo stesso anno in cui vengono meno i requisiti necessari all’adesione/permanenza. Qualora il contribuente abbia optato per il regime contributivo agevolato (riduzione del 35%) quali conseguenze vi sono? Si perde il beneficio già dal 2025 o dal 2026?
Il comportamento da seguire se si superano i ricavi per € 100.000
L’art. 1, commi da 76 a 84, Legge n. 190/2014 prevede le misure agevolative in ambito previdenziale applicabili ai contribuenti che si avvalgono del c.d. “regime forfettario” e che versano i contributi presso le gestioni speciali artigiani e commercianti. Tale agevolazione comporta che il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che, su tale reddito, va applicata la contribuzione ridotta del 35% .
In particolare, con riferimento all’uscita dal regime agevolato ed alla relativa decorrenza, il comma 82 stabilisce che il regime contributivo agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale cessazione regime forfettario e INPS si applica:
- sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso al regime forfettario;
oppure - si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso.
Nel caso di specie, deve essere altresì preso in considerazione quanto disposto dal comma 71 del citato art. 1, il quale prevede che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi/compensi percepiti superano la soglia di € 100.000,00.
Pertanto, alla luce dei dati normativi richiamati, è da ritenere che la fuoriuscita dal regime forfetario per superamento della soglia reddituale comporti la cessazione in corso d’anno anche del regime agevolato contributivo, in quanto il regime previdenziale “segue” quello fiscale.
Di conseguenza, i versamenti dei contributi già effettuati a cui è stata applicata la riduzione pari al 35% dovranno essere integrati fino alla misura piena.
In definitiva, il contribuente che ha superato la soglia reddituale di € 100.000,00 , avendo già versato i contributi fissi in misura ridotta al 16 agosto e al 20 agosto, dovrà integrare tali importi, mentre il versamento contributivo del 16 novembre dovrà avvenire in misura piena (ossia, senza alcuna riduzione).
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