La presentazione di una dichiarazione integrativa prevede che la dichiarazione originaria sia validamente presentata. É considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, salva l’applicazione delle sanzioni previste. La Dichiarazione dei redditi integrativa 2025: Guida fornisce tutte le informazioni necessarie.
Si rammenta che qualora la dichiarazione “sostitutiva” di quella originaria sia presentata prima del termine di scadenza, la stessa è considerata come “Correttiva nei termini“; in tal caso nel Frontespizio del mod. REDDITI va barrata la relativa casella. Consultaci per la guida alla Dichiarazione dei redditi integrativa 2025.
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Indice
La dichiarazione integrativa
Qualora, dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente si accorga di aver commesso errori / omissioni, compresi quelli che hanno determinato l’indicazione di un maggiore o minore imponibile o comunque, di un maggiore o minore debito di imposta ovvero di un maggiore o minore credito, può presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 8, DPR n. 322/98  entro il termine dell’accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 , ossia entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La dichiarazione integrativa può essere “a favore” ovvero “a sfavore” del contribuente a seconda del risultato che emerge dalla stessa.
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La dichiarazione di favore
La dichiarazione integrativa a favore può emergere un minor debito / maggior credito. Con riferimento al credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore, l’art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98 dispone che:
- è necessario indicare il credito nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata presentata l’integrativa ultrannuale “per consentire la rigenerazione del credito stesso e, quindi, la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”;
- la rigenerazione del credito pregresso si realizza tramite la partecipazione dello stesso alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l’anno corrente;
- se il risultato della liquidazione è un credito, lo stessa può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24.
Nel caso in cui la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo (ad esempio, entro il 31.10.2025 per il mod. REDDITI 2024 anno 2023 integrativo), il credito (maggior credito / minor debito) dalla stessa risultante può essere:
- utilizzato in compensazione nel mod. F24;
- richiesto a rimborso.
Nel caso in cui la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo (ad esempio, entro il 31.10.2025 per il mod. REDDITI 2024 anno 2023 integrativo), il credito (maggior credito / minor debito) dalla stessa risultante può essere:
- utilizzato in compensazione nel mod. F24;
- richiesto a rimborso.
La differenza di imposta a favore del contribuente va recuperata con le seguenti modalità , differenziate a seconda che la dichiarazione integrativa chiuda con un minor debito ovvero un maggior credito.
I termini di presentazione della dichiarazione integrativa
Nel caso in cui la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo (ad esempio, entro il 31.10.2025 per il mod. REDDITI 2024 anno 2023 integrativo), il credito (maggior credito / minor debito) dalla stessa risultante può essere:
- utilizzato in compensazione nel mod. F24;
- richiesto a rimborso.
La differenza di imposta a favore del contribuente va recuperata con le seguenti modalità , differenziate a seconda che la dichiarazione integrativa chiuda con un minor debito ovvero un maggior credito.
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