Commercialista per quadro RW e dichiarazione integrativa
31 Lug, 2025
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Se non hai compilato il quadro RW devi rivolgerti ad un commercialista per compilare il quadro RW e inviare la dichiarazione integrativa, Lo devi fare prima dell’accertamento per ridurre al minimo le sanzioni.

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Chi ha un conto estero deve compilare il quadro RW

Se hai ricevuto una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, in relazione ad un periodo di imposta precedente, contestante la mancata indicazione nel quadro RW di un conto corrente che detieni all’estero, devi rivolgerti immediatamente ad un commercialista per il computo delle sanzioni che devi versare in caso di ravvedimento effettuato prima dell’accertamento. Un commercialista esperto può aiutarti con quadro RW e con la dichiarazione integrativa in questa situazione.


Se hai omesso di indicare il quadro RW avrai sanzioni

Occorre premettere che il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, con applicazione di sanzioni ridotte a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Un commercialista esperto può aiutarti con quadro RW e dichiarazione integrativa in questa situazione.

Dovrai fare una dichiarazione dei redditi integrativa

Per ravvedersi il contribuente dovrà inviare una dichiarazione integrativa, secondo le modalità previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, unitamente al versamento delle imposte dovute e delle sanzioni .

Un commercialista esperto può aiutarti con quadro RW e dichiarazione integrativa in questa situazione.

Il calcolo delle sanzioni

Dovrai calcolare le sanzioni nel modo seguente:

  • sanzione per infedele dichiarazione ex art 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 per quanto concerne il mancato assolvimento dell’IVAFE (che per i conti correnti detenuti all’estero si applica in misura fissa ed è pari a € 34,20), pari a € 34,20 x 90% = € 30,78 sul quale si applica la riduzione da ravvedimento ad 1/6, trattandosi di annualità 2021 il cui ravvedimento avviene entro il 31 ottobre 2025 (si ricorda che la Risoluzione n. 82/2020 esclude l’applicazione dell’incremento di 1/3 relativo alle violazioni che riguardano redditi prodotti all’estero). Tale sanzione risulta quindi pari a € 5,13 (da versare con codice tributo 8943);
  • sanzione relativa al mancato monitoraggio fiscale ex art 5, D.L. n. 167/2019, pari al 3% dell’ammontare del conto corrente vale a dire (se hai un conto estero con giacenza media di € 70.000) € 70.000,00 x 3% = € 2.100,00. Anche in questo caso il ravvedimento comporta la riduzione della sanzione ad 1/6 e pertanto la somma da versare ammonta a € 350,00 (con codice tributo 8911).

Un commercialista esperto può aiutarti con quadro RW e dichiarazione integrativa in questa situazione.

Oltre, agli importi sopra indicati, occorre calcolare gli interessi dovuti alla data di effettivo versamento (codice tributo 1943).

Non sottovalutare l’importanza di un commercialista per l’assistenza su quadro RW e per la predisposizione della dichiarazione integrativa.

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