Tasi si prescrive in 5 anni
8 Gen, 2026.

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La tasi si prescrive in 5 anni

Con avviso di accertamento n. 930, quindi, in data 18.04.2025, notificato in data 05.05.2025, il Comune di  Filandari accertava e chiedeva:

  • a pagamento dell’imposta, pertanto, IMU anno 2019, per la somma di euro 818,73;
  • con avviso di accertamento, infine, n. 421 in data 18.04.2025, notificato in data 05.05.2025, il Comune di Filandari  accertava e chiedeva al ricorrente il pagamento della Tasi anno 2019, per la somma di euro 1.128,35, tenendo conto che la prescrizione della Tasi è di 5 anni.

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IL ricorrente propone ricorso

Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte in data 24.06.2025 la parte ricorrente si costituiva in giudizio in data 25.06.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio il Comune resistente, il quale impugnava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Vista la questione della prescrizione quinquennale della Tasi, il ricorrente sosteneva l’annullamento degli avvisi.

All’udienza in camera di consiglio in data 30.10.2025, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia. Lo ha fatto ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite. Questo doveva avvenire nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 24.06.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4). Con avviso di accertamento n. 930 in data 18.04.2025, notificato in data 05.05.2025, il Comune di Filandari accertava e chiedeva a Ricorrente il pagamento dell’imposta IMU anno 2019, per la somma  di euro 818,73;  con avviso d i accertamento n. 421 in data 18.04.2025, notificato in data 05.05.2025, il Comune di Filandari accertava e chiedeva  il pagamento  della Tasi anno 2019, per la somma di euro 1.128,35.

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La Corte di Giustizia di Primo Grado

Con ricorso in data 24.06.2025 il Ricorrente adiva la Corte di Giustizia di Primo Grado di  Vibo Valentia, impugnava gli avvisi e ne chiedeva l’annullamento, con vittoria delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte in data 24.06.2025 parte   ricorrente si costituiva in giudizio in data 25.06.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio il Comune resistente, il quale impugnava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Uno dei punti cruciali è stata la questione dei cinque anni di prescrizione della Tasi.

All’udienza in camera di consiglio in data 30.10.2025, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia. Lo ha fatto ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito  in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite. Questo doveva avvenire nel termine  perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica  del ricorso avvenuta in data 24.06.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).

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I motivi della decisione

Il ricorso proposto da Ricorrente  è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento  degli atti impugnati.  Invero, è fondata l’eccezione di decadenza dal potere impositivo, sollevata dalla parte ricorrente. Invero,    ’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 stabilisce che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio  devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui  la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”: nel caso di specie, entro  la data del 31.12.2024, trattandosi di Imu anno 2019.

Ebbene, l’avviso di accertamento è stato notificato al contribuente solamente in data 05.05.2025 (raccomandata spedita in data 29.04.2025). Ciò è avvenuto oltre termine di legge pur prorogato a seguito della legislazione Covid 2019 ex art. 67 del D.L. n. 18/2020. Il termine legale era entro la  data del 25 marzo 2025. Il suddetto art. 67, come giustamente rilevato dalla parte ricorrente, “ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento dall’08 marzo al 31 maggio 2020. Questa disposizione ha determinato  lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020”.

Tale circostanza, quindi, conferma l’eccepita decadenza del Comune dal potere impositivo, così come  stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 23397/2016; Cass. n. 25790/2009; Cass. n. 2941/2007;  CTP Salerno n. 2697/2018; CTR Napoli n. 8464/2018). 

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La tasi si prescrive in 5 anni

In proposito, il Comune resistente, pur essendosi costituito in giudizio, nulla ha controdedotto. Si è limitato a  controdedurre avverso le eccezioni di merito sollevate dalla parte ricorrente.  In applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), appare evidente che l’accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dall’Azienda ricorrente esime la Corte adita  dallo scrutinio delle altre eccezioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio.

In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del  D.Lgs. n. 546/1992 la condanna del Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte  ricorrente. Le spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui  al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I. P.Q.

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