Ricorso tributario per imu: guida alla prescrizione
10 Lug, 2025
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Imu si prescrive in cinque anni, e questo è un punto fondamentale da ricordare quando si valuta se proporre ricorso tributario per imu seguendo la guida alla prescrizione. In questa guida alla prescrizione, esamineremo il ricorso tributario per prescrizione imu in dettaglio.

Contattaci per una prima consulenza gratuita se hai ricevuto una cartella di pagamento e/o altri avvisi di richiesta imu per anni precedenti, ricordando che l’Imu si prescrive in 5 anni.

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Imu si prescrive in 5 anni

L’imu soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.v c., configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche “uno actu”, con correlata applicabilità dell’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.” (Cass. 3 luglio 2020, n.13683; Cass. 29/11/2017, n. 28576, ordinanza n. 31260 del 9 novembre 2023, con la quale ha ribadito che i tributi locali si prescrivono in cinque anni.

Non dimenticare che questo implica che anche l’Imu si prescrive in 5 anni esatti, come previsto dalla legge. Affidarsi a una guida per il ricorso tributario è consigliabile, specialmente seguendo la guida alla prescrizione mostrata qui.

La ricezione delle cartelle Imu

Il dl n. 18 del 2020, ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento (art. 67). Anche se non dettata specificatamente per i tributi comunali, la legge vale per l’Imu che si prescrive in 5 anni, confermando che la prescrizione si verifica in cinque anni. L’Imu si prescrive in cinque anni, insieme agli atti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, dispone la sospensione “dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di una sospensione posta nell’esclusivo interesse degli enti impositori, in ragione dell’emergenza epidemiologica, che pertanto non blocca, tra l’altro le attività propedeutiche alla formazione dei medesimi atti.

Considerando che all’8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, i nuovi termini sono scaduti per il 2016 il 26/03/2022 e per il 2015 il 26/03/2021, secondo la regola prescrittiva dell’Imu di cinque anni. Quindi ricorda il ricorso tributario per imu: guida alla prescrizione per essere aggiornati sui cambiamenti.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento avente ad oggetto gli anni 2016-2017-2018-2019 non pagare, proponi ricorso ricordando che Imu si prescrive entro 5 anni dal momento della notifica. La prescrizione è importante e questa guida può essere utile, segui il ricorso tributario per imu: guida alla prescrizione.

Ricorso tributario per imu

Il corretto perfezionamento della procedura notificatoria. In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del contribuente destinatario. Ricorda che il ricorso tributario per imu è fondamentale quando Imu viene prescritta ogni cinque anni, questo è importante per le tempistiche.

Secondo tale considerazione l’omissione della notifica di un atto presupposto, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto conseguenziale anche se regolarmente notificato. La notificazione non è difatti un elemento costitutivo dell’atto, ma condizione di efficacia (Cassazione SU n. 40543) e quella della cartella di pagamento equivale alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (Cassazione SU n. 7822/2020).

Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19 comma 3 del D. Lgs. n. 546/1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, spetta al giudice di merito verificare solo la sussistenza del difetto di notifica al fine di pronunciare la nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda dei termini di decadenza siano o meno decorsi).

Fai attenzione alla prescrizione, l’Imu si può prescrivere entro 5 anni secondo la normativa vigente. Il ricorso tributario per imu si può realizzare con successo utilizzando la guida alla prescrizione.

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