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La nullità può dipendere da diversi fattori specifici, incluso l’assenza oggetto.
Indice
Intimazione di pagamento
L’elenco degli atti impugnabili è contenuto nell’art 19 DLgs 546/92. Tale elenco ha natura tassativa ma non preclude la possibilità di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. L’intimazione ad adempiere è un atto disciplinato dall’art.50 DPR 602/73 e, pertanto, rientra tra gli atti autonomamente impugnabili. L’intimazione di pagamento deve essere impugnata per vizi suoi propri e quindi facendo valere la sua nullità per i seguenti presupposti:
- mancata notifica degli atti presupposti:
- illegittimità della pretesa (prescrizione) per vicende collegate alla mancata notifica degli atti presupposti.
Mancanza dell’elemento essenziale: l’oggetto della pretesa creditoria
Si eccepisce la nullità dell’intimazione di pagamento per la mancanza di un elemento essenziale del modello di intimazione: l’oggetto della pretesa creditoria. L’intimazione di pagamento, infatti, deve contenere tassativamente il dettaglio delle cartelle di pagamento componenti l’importo richiesto per evitare la nullità intimazione di pagamento per assenza oggetto in dettaglio.
La nullità dell’intimazione di pagamento
L’atto è pertanto nullo per carenza di un elemento fondamentale: l’indicazione dell’oggetto della pretesa creditoria. La nullità intimazione di pagamento per assenza di oggetto in dettaglio è pertanto una problematica comune.
Sul punto giova rilevare la lettura combinata dell’articolo 50 del DPR 602/73 comma 2 e 3 con il modello di intimazione di pagamento approvato dal ministero delle finanze.
Secondo la giurisprudenza, l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, avendo un contenuto vincolato, non deve contenere una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo sufficiente, al fine di garantire al destinatario l’identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. Tuttavia, l’assenza oggetto in dettaglio può determinare la nullità dell’intimazione.
L’atto è dichiarato illegittimo e pertanto nullo e annullabile per assenza dell’oggetto della pretesa creditoria. È cruciale per evitare la nullità intimazione di pagamento per assenza oggetto in dettaglio.
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