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Ricorda che nulla è intimazione di pagamento senza notifiche degli atti presupposti.
Indice
Intimazione di pagamento
L’elenco degli atti impugnabili è contenuto nell’art 19 DLgs 546/92. Tale elenco ha natura tassativa ma non preclude la possibilità di impugnare anche altri atti. Ciò succede ove con gli stessi l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Devi sapere che cosa fare se ricevi un’intimazione? L’intimazione ad adempiere è un atto disciplinato dall’art.50 DPR 602/73. Pertanto, rientra tra gli atti autonomamente impugnabili, che richiedono un ricorso tributario, per le seguenti motivazioni:
- mancata notifica degli atti presupposti;
- illegittimità della pretesa (prescrizione) per vicende collegate alla mancata notifica degli atti presupposti. Nulla è intimazione di pagamento senza notifiche precedenti a confermarle.
Se ricevi un’intimazione di pagamento puoi proporre ricorso tributario
Nella sentenza n. 6436/2025, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi, in particolare, dell’intimazione di pagamento. Essa tratta anche della sua assimilabilità all’avviso di mora contemplato all’art 19 DPR 546/92. Da esso, ne fa derivare l’obbligo di impugnazione, pena la cristallizzazione della pretesa. Se l’intimazione (o “avviso di mora” che dir si voglia) non viene impugnata per vizi suoi “propri”, il relativo credito si consolida. Ciò avviene anche se si fa valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti oppure l’illegittimità della pretesa. Se legata a vicende ad essa attinenti, come la prescrizione, non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. Nulla è intimazione di pagamento senza notifiche precedenti, quindi assicurati che ogni passo del processo sia stato rispettato.
La sequenza procedimentale è la seguente: cartella di pagamento, ricorso tributario contro intimazione di pagamento e poi atto di pignoramento. Quindi, è essenziale accertare cosa devi fare se ricevi un’intimazione di pagamento, seguendo questa sequenza.
Assenza di notifica di atti presupposti
Se non hai mai ricevuto nessuna comunicazione precedente all’intimazione di pagamento; l’intimazione di pagamento è nulla e la pretesa tributaria potrebbe essere estinta.
Si eccepisce, pertanto, la nullità dell’intimazione di pagamento anche per mancata notifica degli atti presupposti. Infatti, l’omessa notifica di un atto presupposto rappresenta un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto sequenziale. Inoltre, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dall’osservanza della sequenza procedimentale di determinati atti, comprese le notifiche, in modo da garantire il diritto di difesa del contribuente.
L’assenza di notifica dell’atto precedente rende illegittimo, annullabile e nullo l’atto consequenziale e conseguentemente estinta la pretesa tributaria per decorrenza dei termini di decadenza.
Dichiarare estinta la pretesa creditoria per assenza di notifica degli atti presupposti e decorrenza dei termini di decadenza.
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