Se ricevi una cartella di pagamento prima di pagare rivolgiti ad un commercialista per verificare se puoi impugnare le cartelle esattoriali.
La cartella di pagamento , oltre che per merito , è impugnabile per difetto di notifica degli atto prodromici e l’onere di fornire la prova della corretta notifica spetta all’amministrazione finanziaria.
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Indice
Vizi di notifica
L’omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell’atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell’atto presupposto, è onere dell’Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento. Se desideri impugnare le cartelle esattoriali, comprendere questo principio è fondamentale. La ratio di tale principio, pacifico presso la giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021), è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario. Chi ha bisogno di impugnare le cartelle esattoriali deve essere consapevole di questi aspetti legali.
Prescrizione/decadenza dei crediti erariali
Puoi eccepire l’intervenuta prescrizione/decadenza del diritto alla riscossione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali. Se una cartella , ad esempio, è stata emessa dall’Agenzia delle Entrate e notificata in data 03.03.2011 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risulta notificata in data 05.07.2022 ai fini del calcolo della prescrizione ed alla luce della giusprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione n. 27093/2022), per il quale il termine è decennale (ex art. 2946 cc).
Prescrizione/decadenza delle sanzioni e interessi: impugna subito le cartelle esattoriali
Il credito per sanzioni ed interessi, il cui termine prescrittivo quinquennale è sancito dall’art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 e dall’art. 2948 cc.
Impugna subito le cartelle esattoriali
La scelta della nullità, ai sensi dell’art dall’art. 19 comma 3 del D. Lgs. n. 546/1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo. Pertanto, considera di impugna le cartelle esattoriali quando incontri queste problematiche.
Spetta la giudice di merito verificare solo la sussistenza del difetto di notifica al fine di pronunciare la nullità dell’atto consequeziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda dei termini di decadenza siano o meno decorsi) o pronunciarsi sull’esistenza o meno della pretesa tributaria (Cassazione n. 10012/2021, n. 1144/2018).
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