Quando si tratta di debiti tributari del defunto, la gestione delle sanzioni può essere complessa. È importante conoscere bene i debiti tributari del defunto: la gestione delle sanzioni è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese.
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Indice
La sentenza 17561/2025 ribadisce: niente sanzioni e interessi agli eredi
La sentenza della corte di giustizia di primo grado di Roma ribadisce quanto segue:
- avverso alla ricezione della cartella di pagamento da parte degli eredi, gli stessi possono chiamare in causa il solo Agente riscossore e non anche agenzia entrate;
- è illegittima la richiesta di sanzioni e interessi agli eredi in violazione dell‘art 8 Dlgs 472/97, per intrasmissibilità agli eredi delle stesse.
Gli eredi pagano i debiti del defunto
Il meccanismo successorio, in generale, comporta il trasferimento agli eredi di tutte le situazioni giuridiche (trasmissibili) facenti capo al defunto, incluse quelle di carattere tributario. Tuttavia, la questione dei debiti tributari del defunto: gestione delle sanzioni non è sempre chiara.
Questo principio vale, in generale, non solo per i debiti fiscali veri e propri, ma anche per gli obblighi di natura formale quali, per esempio:
- presentazione della dichiarazione;
- eventuali procedimenti pendenti.
L’ordinamento tributario non disciplina in modo compiuto il fenomeno successorio e, pertanto, occorre fare, necessariamente, riferimento alla normativa civilistica.
Il principio generale posto dall’art. 752 del codice civile è tale per cui l’erede subentra in tutte le situazioni soggettive trasmissibili del defunto, comprese quelle aventi natura fiscale. Nella gestione delle sanzioni, gli eredi devono essere consapevoli delle loro responsabilità riguardo i debiti tributari del defunto.
Il secondo corollario che si ricava da questa disposizione è che i coeredi non rispondono solidalmente dei debiti ereditari bensì pro quota. Questa regola si estende anche ai debiti fiscali del defunto
Debiti tributari del defunto: gestione delle sanzioni
Per le imposte sui redditi esiste una responsabilità solidale degli eredi art. 65 dpr 600/73 . In materia di IVA, gli obblighi fiscali derivanti da operazioni effettuate dal contribuente prima del decesso possono essere adempiuti dagli eredi entro tre mesi dalla morte. Tale previsione si limita, tuttavia, agli adempimenti connessi alle operazioni del defunto e non si estende agli atti compiuti dagli eredi in proprio, come nel caso della liquidazione dell’impresa: quanto detto lo si ricava dall’art. 35-bis, D.P.R. 2 ottobre 1972, n. 633.
Debiti tributari del defunto: gestione delle sanzioni
Merita di essere evidenziato, inoltre, che le sanzioni amministrative tributarie, disciplinate dal Dlgs 18 dicembre 1977 n 472 hanno natura afflittiva e vi è una significativa comunanza con i princìpi e con la disciplina posta in tema di sanzioni penali tributarie. Il principio ispiratore della disciplina introdotta dal Dlgs 472/77 è quello per cui la sanzione deve “punire” il trasgressore: conseguentemente, assume rilievo fondamentale l’elemento soggettivo dell’illecito (dolo o colpa) e, limitandosi a quanto di interesse ai fini del presente contributo, la sanzione (irrogata o irrogabile al de cuius) non si trasmette agli eredi.
La notifica degli atti intestati
L’art. 65 in commento disciplina anche una fattispecie molto particolare e che, sovente, crea non poche difficoltà agli eredi: la notifica degli atti intestati al soggetto defunto. La norma dispone che tale notifica possa essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione prevista dal secondo comma dell’art. 65, ossia la comunicazione del proprio domicilio fiscale. Anche in questi casi, la gestione delle sanzioni si fa complessa.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, per l’Amministrazione finanziaria, la notifica agli eredi (obbligati in solido per le imposte del dante causa) degli atti di accertamento o riscossione intestati al de cuius, secondo le disposizioni dell’art. 65 in commento (ossia nella forma collettiva e impersonale presso l’ultimo domicilio del defunto), sia una mera facoltà. La gestione dei debiti tributari del defunto: gestione delle sanzioni rimane dunque una sfida per gli eredi.
Ad avviso della Corte, infatti, il comma 4 dell’art. 65 consente all’Ufficio, che sia a conoscenza dell’apertura successione, di effettuare la notifica personalmente e individualmente a ciascun singolo erede, anche in mancanza della comunicazione con cui l’erede indica il proprio domicilio fiscale.
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