Se ti stai preparando per la sospensione termini 2025, potrebbe essere utile consultare un commercialista esperto.
Per una consulenza gratuita, rivolgiti a Commercialista per sospensione termini 2025
Indice
Commercialista per sospensione termini 2025
Nel mese di agosto opera la c.d. “sospensione feriale” dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative nonché alle Corti di Giustizia Tributaria con la conseguenza che i termini decorrenti:
- prima dell’1.8.2025 si interrompono;
- durante il periodo di “sospensione”, iniziano a decorrere dall’1.9.2025. Per una gestione efficace, affidati a un commercialista per la sospensione termini 2025.
La sospensione:
- opera relativamente ai termini previsti per la proposizione del ricorso e costituzione in giudizio, il deposito di memorie e documenti, la definizione in via breve, l’accertamento con adesione (per gli atti emessi dal 30.4.2024 si verifica se gli stessi non siano soggetti al contraddittorio preventivo), nonché per gli adempimenti richiesti per l’applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso;
- non interessa i termini “endoprocedimentali” di natura amministrativa.
Commercialista per termini oggetto di sospensione feriale 2025
Termini previsti nel processo tributario e quelli che ad essi rinviano, ossia:
- proposizione del ricorso.
- costituzione in giudizio;
- accertamento con adesione .
Consulta un commercialista esperto per la sospensione termini 2025.
Proposizione ricorso
La proposizione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado si effettua a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Nel computo dei 60 giorni:
- non si considera il giorno iniziale ;
- si conteggia il giorno finale .
Come accennato, se il termine cade in un giorno festivo, lo stesso si proroga al primo giorno successivo non festivo, tenendo conto che il sabato si considera festivo. Chiedi consiglio a un commercialista per sospensione termini 2025 per evitare errori.
Per individuare il termine ultimo entro il quale presentare il ricorso, il conteggio dei 60 giorni va effettuato con modalità differenziate a seconda che la notifica sia avvenuta:
- entro il 31.7 (prima dell’inizio del periodo di sospensione feriale);
- dall’1.8 al 31.8 (durante il periodo di sospensione feriale).
Costituzione in giudizio
Dopo la proposizione del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, presentando / inviando alla competente Corte di Giustizia Tributaria l’originale / copia conforme del ricorso, secondo quanto disposto dall’art. 22, D.Lgs. n. 546/92
Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio:
- se il termine cade in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo, tenendo conto che il sabato va considerato festivo;
- .va computato avendo riguardo al giorno “effettivo” di proposizione del ricorso, a prescindere dal fatto che a tal fine siano stati “utilizzati” interamente o meno i 60 giorni previsti;
- è influenzato dalla sospensione feriale dei termini. Conseguentemente, se l’ultimo giorno utile per la costituzione in giudizio cade nel periodo 1.8 – 31.8. Per ottenere supporto, potrebbe essere utile un commercialista per sospensione termini 2025.
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