Attenzione ai rapporti fiscali tra parenti e frode
9 Set, 2025
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Attenzione ai rapporti fiscali tra parenti e alle possibili presunti frodi.

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Attenzione ai rapporti fiscali tra parenti

La comprensione dei rapporti fiscali tra parenti è fondamentale ai fini del disconoscimento del diritto alla detrazione (previsto dall’ art 19 DPR 633/72) è infatti sufficiente la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della condotta evasiva del cedente. Non è, quindi, necessaria una situazione di frode. Ad esempio, come nel caso di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. È sufficiente anche la conoscenza o doverosa conoscibilità di una situazione di evasione del versamento dell’Iva applicata in rivalsa, da apprezzare nell’ambito dell’intero quadro probatorio.

La detrazione iva nei rapporti di parentela, attenzione ai rapporti fiscali e frode

Il rapporto di parentela concede una presunzione di conoscenza della natura del rapporto e del merito sottostante. L’Agenzia, infatti, insiste, spesso sullo stretto rapporto di parentela. Addirittura quando i soci della predetta società sono marito e cognato del contribuente stesso. Nel giudizio di legittimità, l’Amministrazione finanziaria sostiene che il diritto alla detrazione deve invece essere negato alla cessionaria (persona fisica, moglie e cognata dei soci della società emittente) se questa è a conoscenza della condotta evasiva del cedente. La cessionaria si presume a conoscenza, utilizzando l’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dall’emittente della fattura o da uno dei suoi subfornitori.

La conoscenza che il soggetto a monte è inadempiente

Secondo la giurisprudenza comunitaria prevalente viene posto a carico del cessionario un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente. Attenzione ai rapporti fiscali tra parenti e frode non possono sfuggire a un contraente onesto operante in un determinato settore commerciale. Soprattutto, questo non deve sfuggire a un imprenditore mediamente accorto.

Se le parti sono perfettamente concordi nel creare volontariamente il salto d’imposta. La cessionaria, infatti, pur detraendo l’Iva, è a conoscenza  che il cedente (marito e cognato) non verserebbe la stessa imposta. Quindi, l’avrebbero tenuta per loro.

La domanda che si pone, quindi, è se il cessionario o committente abbia diritto a detrarre l’Iva quando sa già che il cedente o prestatore non la verseranno all’erario. Questo tema si intreccia con quello dell’esercizio del diritto alla detrazione in mancanza di versamento dell’Iva da parte del prestatore, quando non si è in un contesto di frode.

Le presunzioni di conoscenza

Ai fini del disconoscimento del diritto alla detrazione (previsto) è infatti sufficiente la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della condotta evasiva del cedente. Attenzione ai rapporti fiscali tra parenti e frode non è quindi, necessaria una situazione di frode. Come nel caso di operazioni inesistenti oggettivamente o soggettivamente. È sufficiente anche la conoscenza o doverosa conoscibilità di una situazione di evasione del versamento dell’Iva applicata in rivalsa da parte del cedente. Questo è da apprezzare nell’ambito dell’intero quadro probatorio.

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