E’ importante comprendere le necessità particolari delle associazioni e il ruolo di un Commercialista per Associazioni e Loro Necessità. Un commercialista dedicato a queste associazioni deve profondamente capire le loro esigenze fiscali e amministrative.
Per una consulenza gratuita, rivolgiti a Commercialista per Associazioni e Loro Necessità
Indice
Le associazioni non riconosciute
In Italia, ogni anno, si registra la nascita di associazioni non riconosciute (enti collettivi privi di personalità giuridica). Queste sono costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale di carattere generale. Il ruolo di un commercialista per loro necessità è cruciale nel gestire queste finalità tramite attività di volontariato e altre operazioni, come disciplinato dagli artt 36 cc.
Per la loro costituzione non è richiesta alcuna specifica forma, essendo sufficiente l’accordo degli associati. Infatti, l’atto costitutivo può essere redatto tramite scrittura privata o anche oralmente. In questa organizzazione, un commercialista per le associazioni è essenziale per gestire le loro necessità.
Le responsabilità del legale rappresentante dell’associazione
Il proliferare delle associazioni non riconosciute ed i benefici fiscali riconosciuti hanno ampliato i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Riguardano l’adempimento degli obblighi contabili ed al pagamento dei debiti fiscali, nonchè alla qualificazione dell’attività come commerciale, piuttosto che senza scopo di lucro.
Come si è avuto modo di osservare, tali enti di fatto godono di un’autonomia patrimoniale imperfetta. Sicchè per le obbligazioni contratte rispondono, solidalmente ed illimitatamente, anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38, c.c.). Pertanto, è fondamentale il ruolo di un commercialista per associazioni e loro necessità.
Commercialista per Associazioni e loro necessità
E tale rilievo non è di poco conto ove si considera che la pretesa creditoria (compresa quella erariale) può estendersi nei confronti del soggetto obbligato anche dopo che l’associazione si è estinta. Si verifica dunque la impossibilità di chiedere l’escussione preliminare del fondo comune. Pertanto, è importante considerare l’intervento di un commercialista per gestire le necessità delle associazioni.
Per meglio dire, i terzi soggetti (creditori) possono far valere le loro ragioni economiche dapprima sul fondo comune. Solo nel caso in cui detto fondo risulti insufficiente ad estinguere la pretesa, possono “aggredire” il patrimonio personale delle persone fisiche appartenenti all’associazione.
Commercialista per Associazioni e loro necessità: la gestione dei creditori
In tale ultimo caso, però, la regola di diritto sancita dall’art. 38 c.c., delinea due chiari presupposti. Il primo, la preliminare verifica dell’attività dei rappresentanti dell’associazione imputabile all’ente ed allo stesso opponibile, così da impegnare il fondo comune. Il secondo, l’accertamento dell’operatività della responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, con individuazione di colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione.
L’estensione della responsabilità patrimoniale ai soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione è, dunque, funzionale alla tutela dei terzi che, al momento della nascita dell’obbligazione, hanno posto affidamento nella persona di colui che ha assunto quell’impegno, mancando un sistema di pubblicità legale in tal contesto.
Sovente accade, però, che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver accertato materia imponibile evasa o contestato un omesso versamento in capo all’associazione non riconosciuta, provveda ad emettere l’avviso di accertamento e/o l’atto riscossivo anche nei confronti della persona fisica. La necessità di un commercialista esperto per associazioni diviene qui essenziale. sic et simpliciter dalla mera carica rivestita all’interno dell’ente e senza offrire la prova che tale soggetto sia stato anche “creatore” di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. Nella maggioranza dei casi il soggetto responsabile solidalmente e personalmente del debito tributario è individuato nel legale rappresentante.
La rigida posizione dell’Amministrazione finanziaria sembra essere avallata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, come ribadito nella recente sentenza n. 11593/2025 della Suprema Corte che, nell’occasione, ha inteso approfondire anche l’assimilazione dell’obbligazione di garanzia ex art. 38, c.c. all’istituto della fideiussione.









