Contattaci per una prima consulenza gratuita e scopri come le agenzie di viaggio in Italia gestiscono la loro fatturazione. Discuteremo anche della territorialità dei servizi turistici e agenzie di viaggi, un aspetto importante per il settore. Infatti, la comprensione della territorialità dei servizi turistici e agenzie di viaggi è fondamentale per operare con successo.
Per una consulenza gratuita, rivolgiti a Territorialità dei servizi turistici e agenzie di viaggi
La territorialità dei servizi turistici
Rileva il luogo in cui risulta stabilita l’agenzia di viaggi, un importante fattore nella territorialità dei servizi turistici e delle agenzie di viaggi. Ai fini impositivi assume rilevanza il luogo in cui risulta stabilita l’agenzia di viaggi (art. 307 della Direttiva n. 2006/112/CE), per cui la vendita di «pacchetti turistici», anche se effettuata nell’ambito di rapporti «B2B», risulta estranea alla regola territoriale generale prevista, per le prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7 – ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e, di conseguenza, anche dall’obbligo di presentazione dei modello INTRASTAT (Circ. Agenzia delle entrate 21 giugno 2010, n. 6, parte I, par. 12). La comprensione della territorialità dei servizi turistici e agenzie di viaggi è essenziale per evitare sanzioni fiscali.
La regola generale della territorialità
Vendita servizi non preacquisiti da operatori economici UE, si applica la regola generale ex art. 7 – ter per i servizi generici
Per le prestazioni in extraterritorialità si deve fare intrastat INTRASTAT Servizi. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato e quindi influenzano la territorialità dei servizi turistici offerti dalle agenzie di viaggi:
- quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
- i soggetti i esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività ;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attivita’ commerciali o agricole;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
La territorialità dei servizi turistici: deroga all’art 7 ter
Art. 7 ter: questa regola non si applica alla cessione dei pacchetti turistici. L’operazione si considera territorialmente rilevante nel luogo in cui risulta stabilita l’Agenzia di viaggi. Ad esempio la vendita di pacchetto turistico a una società operante in Francia da un’agenzia di viaggi stabilita in Italia genera un’operazione territorialmente rilevante e imponibile in Italia. Quindi in questo operazione si crea un esempio pratico di territorialità dei servizi turistici e agenzie di viaggi.
- operazione territorialmente rilevante in Italia;
- imponibile ai fini Iva;
- no presentazione modelli INTRASTAT servizi: INTRA 1 – quater (Circ. Agenzia delle entrate n. 36/E del 2010, Parte I, Par. 12)
Contattaci per una prima consulenza gratuita e scopri come le agenzie di viaggio in Italia gestiscono la loro fatturazione.









