Il lavoro sportivo dilettantistico 2025 prevede importante esenzioni fiscali per le ASD e SSD.
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Indice
I compensi corrisposti dalle ASD
Una ASD può corrispondere compensi sportivi in regime di prestazione occasionale, beneficiando dell’esenzione fiscale fino a € 15.000 annui prevista per il lavoro sportivo dilettantistico 2025 dall’art 36, comma 6 Dlgs 36/2021?
Lavoro sportivo dilettantistico 2025
L’art 36 comma 6 Dlgs 36/2021 prevede che:
- i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
L’art. 25 comma 3 – bis Dlgs 36/2021 prevede che, ricorrendone i presupposti, le ASD/SSD, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.
Lavoro Sportivo 2025 non è lavoro occasionale
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, dall’art. 52 comma 2-bis D lgs 36/2001, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non possono essere fatti rientrare nella categoria dei redditi diversi. Inoltre, a seguito dell’abrogazione della lett. a), comma 2, art. 53, TUIR, operata dall’art. 3, D.L N 71/ 24, a partire dal 31 luglio 2024 le prestazioni di lavoro sportivo non possono essere fatte rientrare nemmeno nell’ipotesi di reddito di lavoro autonomo assimilato. Lavoro sportivo dilettantistico 2025 impone nuove normative per le ASD.
Elementi costitutivi del lavoro sportivo
Pertanto, allo stato attuale, le prestazioni di lavoro sportivo, al fine di essere considerate tali e quindi poter fruire dell’esenzione di cui all’ art 36, comma 6 Dlgs 36/2021 possono essere effettuate solo nelle seguenti forme:
- lavoro dipendente;
- lavoro autonomo abituale;
- co.co.co.
Per l’effetto, se una ASD impiega lavoratori con prestazioni occasionali art 2222 cc tali rapporti saranno considerati estranei al lavoro sportivo e saranno trattati come normali redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR e pertanto saranno soggetti a ritenuta del 20% sull’intero importo erogato, senza beneficiare dell’esenzione fino a € 15.000.
In alternativa, come chiarito con Circolare INPS 88 2023 i soggetti di cui all’ art 25 comma 3 bis Dlgs 36/2001, possono avvalersi anche del contratto di prestazioni occasionali di cui all’ art54 bis D.L 50/2017 (voucher PrestO), applicando la relativa disciplina
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