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Indice
La definizione di Agenzia di Viaggio
Le agenzie di viaggio e turismo, soggette al regime speciale iva dell’ art 74- ter Dpr 633/72 sono operatori economici autorizzati che organizzano, acquistano e rivendono pacchetti e giri turistici. La definizione di pacchetti turistici combina almeno due dei seguenti elementi con durata superiore alle ventiquattro ore:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto e all’ alloggio.
Il giro turistico consiste in escursioni realizzate nella stessa giornata. In questo caso, la categoria delle agenzie di viaggio e il relativo regime speciale IVA, disciplinato dall’ art 74 – ter si applicano anche a soggetti diversi dalle agenzie di viaggio.
La scelta del regime contabile delle agenzie di viaggio e turismo è la medesima degli altri operatori economici. In particolare, le imprese individuali/società di persone/enti non commerciali possono tenere la contabilità semplificata nel 2025 a condizione che i ricavi 2024 non siano superiori a:
- € 500.000 per i soggetti attività di prestazione di servizi;
- € 800.000 per i soggetti esercenti altre attività.
La contabilità semplificata, in caso di mancato superamento dei predetti limiti, rappresenta il “regime naturale”; è possibile comunque tenere la contabilità ordinaria a fronte di una specifica opzione avente validità triennale.
Il regime iva delle Agenzie di viaggio: i requisiti soggettivi
Il regime IVA speciale riguarda le agenzie, in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 9 della L. 17 maggio 1983, n. 217, che organizzano e vendono pacchetti turistici in nome proprio o tramite mandatari con rappresentanza. Il sistema fiscale di cui all’art. 74-ter si applica anche a soggetti esercenti attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio quali ad esempio gli enti pubblici e altre associazioni che offrono visite, escursioni, gite, etc., anche di una sola giornata, compresi i tour operator, rientrando così nel regime speciale Iva noto tra le agenzie.
La giurisprudenza comunitaria ha ritenuto applicabile il regime in commento a qualsiasi operatore economico, con l’unica condizione che la fornitura del servizio di «viaggio e turismo» non sia meramente accessoria ad altra attività e che, quindi, non costituisca «una frazione meramente marginale a quest’ultima.
Il regime Iva dei viaggi si applica anche a soggetti diversi dalle Agenzia di viaggio
La giurisprudenza comunitaria sostiene l’irrilevanza che al trasporto del viaggiatore non provveda un’agenzia di viaggio o un organizzatore di giri turistici. Anche se questa situazione si verifica, non influenza l’applicazione del regime speciale. Così Corte di Giustizia UE, 12 novembre 1992, nel contesto delle leggi fiscali delle agenzie di viaggio.
La giurisprudenza comunitaria: irrilevante la circostanza che al trasporto del viaggiatore non provveda un’agenzia di viaggio o un organizzatore di giri turistici. Tale ipotesi non determina l’inapplicabilità del regime speciale. Così Corte di Giustizia UE, 12 novembre 1992
La definizione di pacchetto turistico
Sono costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi di durata superiore a 24 ore o comprendenti almeno una notte, che formano un’unica prestazione venduta ad un prezzo unitario (non si ha pacchetto se i vari servizi sono valutati singolarmente).
Condizione essenziale è che il pacchetto comprenda almeno due delle seguenti prestazioni, applicando così il regime speciale Iva delle Agenzie di viaggio:
- Trasporto;
- Alloggio;
- Servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio quali visite, escursioni, presenza di guide turistiche.
Il calcolo dell’imposta
Il regime speciale consiste nell’adozione di un sistema di detrazione dell’IVA con il procedimento “base da base”, anziché secondo le regole ordinarie “imposta da imposta”. Pertanto è indetraibile per l’agenzia l’IVA addebitata dai fornitori di beni e servizi a diretto vantaggio del cliente, salvo che per le ipotesi di spese e acquisti di beni e servizi relativi ad altre attività svolte dall’agenzia, non rientranti nel regime speciale (es. servizio prenotazioni alberghiere). In sostanza, il regime speciale Iva delle Agenzie di viaggio si applica sulla differenza tra le prestazioni rese ai clienti ed i costi diretti relativi a tali prestazioni.
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