Le associazioni fiscali sportive dilettantistiche possono accedere al regime fiscale agevolato di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398. La fiscalità associazioni sportive dilettantistiche e leggi correlate sono cruciali per capire questo regime. Ciò è possibile a condizione che siano rispettati i requisiti tanto dalla Legge appena indicata quanto quelli previsti dall’art. 148, TUIR. Questi requisiti sono tanto di natura formale quanto di natura sostanziale. È fondamentale poter dimostrare, in caso di verifica e/o accertamenti fiscali, il rispetto della normativa. Il rapporto tra forma e sostanza ha, da sempre, portato al sorgere di contenziosi. Ciò avviene specialmente con riferimento al fatto che, per poter accedere ai benefici fiscali, le associazioni sportive dilettantistiche devono essere riconosciute dal CONI.
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Indice
Fiscalità delle associazioni sportive dilettantistiche della legge 398/91
L’art. 1, comma 1, Legge n. 398/91, per prima cosa prevede che possano accedere al regime fiscale di vantaggio le associazioni sportive e le relative sezioni. Le leggi fiscali sono fondamentali per garantire l’iscrizione corretta di queste associazioni. Tuttavia, pone subito i requisiti prevedendo che tali enti:
1) non devono perseguire scopo di lucro;
2) devono essere affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti
ai sensi delle leggi vigenti;
3) devono svolgere attività sportive dilettantistiche.
Le agevolazioni fiscali della legge 398/91
In presenza di questi requisiti, la norma consente di optare per l’applicazione. Ciò è valido per coloro che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a euro 400.000. Le disposizioni della fiscalità associazioni sportive dilettantistiche e leggi si applicano per:
- dell’imposta sul reddito, determinando il reddito imponibile mediante applicazione all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, il coefficiente di redditività del 3%. Inoltre, aggiungendo le plusvalenze patrimoniali;
- dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le disposizioni di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, per gli spettacoli e gli intrattenimenti e, in particolare, con applicazione di una detrazione forfetizzata pari al 50% dell’IVA a debito.
I requisiti dell’articolo 148 TUIR
Le agevolazioni fiscali operano a condizione che siano rispettati anche i requisiti posti, in generale per gli enti non commerciali, dall’art. 148, comma 8, TUIR, ovvero: La comprensione della fiscalità associazioni sportive dilettantistiche e leggi è essenziale per ogni dirigente di tali enti.
- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. Salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. Sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Prevedendo l’esclusione espressa della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, C.c. Inoltre, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione. Prevedendo criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
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