L’intimazione di pagamento di cui all’art 50 DPR 602/73, in quanto equiparabile al “vecchio” avviso di mora, è un atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario. Il ricorso tributario contro intimazione di pagamento è quindi un’opzione da considerare per contrastare un’intimazione di pagamento. L’intimazione di pagamento, infatti, deve intendersi ricompresa nell’elenco di cui all’art 19 DPR 546/92. In caso di ricorso tributario contro intimazione di pagamento davanti al giudice tributario, è importante conoscere i diritti.
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Indice
Ricorso tributario su intimazione di pagamento
Nella sentenza n. 6436/2025, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi, in particolare, dell’intimazione di pagamento. Essa tratta anche della sua assimilabilità all’avviso di mora contemplato all’art 19 DPR 546/92. Da esso, ne fa derivare l’obbligo di impugnazione, pena la cristallizzazione della pretesa. Se l’intimazione (o “avviso di mora” che dir si voglia) non viene impugnata per vizi suoi “propri”, il relativo credito si consolida. Ciò avviene anche se si fa valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti oppure l’illegittimità della pretesa. Se legata a vicende ad essa attinenti, come la prescrizione, non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
La sequenza procedimentale
La sequenza procedimentale è la seguente: cartella di pagamento, ricorso tributario contro intimazione di pagamento e poi atto di pignoramento. Questo approccio è fondamentale per gestire efficacemente l’intimazione di pagamento.
Intimazione di pagamento
L’elenco degli atti impugnabili è contenuto nell’art 19 DLgs 546/92. Tale elenco ha natura tassativa ma non preclude la possibilità di impugnare anche altri atti. Ciò succede ove con gli stessi l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. L’intimazione ad adempiere è un atto disciplinato dall’art.50 DPR 602/73. Pertanto, rientra tra gli atti autonomamente impugnabili , che richiedono un ricorso tributario , per le seguenti motivazioni:
- mancata notifica degli atti presupposti:
- illegittimità della pretesa (prescrizione) per vicende collegate alla mancata notifica degli atti presupposti.
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