La notifica della cartella di pagamento, inclusa la notifica cartella di pagamento a mezzo Pec, così come per gli altri atti dell’agente della riscossione , avviene secondo quanto disposto dall’ art 26 DPR 602/73 , norma che stabilisce la possibilità di avvalersi delle forme “ordinarie” di notifica attuate attraverso i soggetti abilitati. Inoltre, si può utilizzare la posta elettronica certificata . Questa è da equipararsi alla solita raccomandata. La notifica cartella di pagamento a mezzo Pec è diventata una pratica diffusa.
Con riferimento alla notifica a mezzo pec sono emerse svariate questioni dibattute:
- da un lato è emerso il lodevole intento di abbattere le criticità legate alle altre modalità di notifica. Si ritiene, infatti, come la stessa consenta una maggiore certezza del risultato. Questo avviene in virtù della minore possibilità di eccezioni strumentali circa il perfezionamento. Di conseguenza, vi è un effetto deflattivo del contenzioso;
- di contro, invece, è scaturito un orientamento giurisprudenziale non uniforme in tema di onere della prova. La questione riguarda il giudizio circa l’apposizione della firma sull’atto e la sua rituale notifica.
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La norma di riferimento della notifica a mezzo Pec
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile.
In un primo momento erano soltanto le società di capitali a ricevere le notifiche sulla PEC comunicata al Registro delle imprese. Successivamente, all’esito dell’istituzione ed implementazione del Registro INI-PEC (indice nazionale indirizzi di posta elettronica certificata) e poi del REG.IN.DE (Registro generale degli indirizzi elettronici), anche altri soggetti sono entrati nel novero dei destinatari. Tra questi, i professionisti, cui notificare atti amministrativi in via telematica usando la notifica cartella di pagamento a mezzo Pec.
Pec satura o non funzionante
Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio. Inoltre, si effettua la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima. Si dà notizia allo stesso destinatario per raccomandata. Quest’ultima avviene con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.
Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica. Questo deve effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità .
Essa avviene all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione. Questo avviene all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni. Tale indice è istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. In questi casi, la notifica cartella di pagamento a mezzo Pec potrebbe essere compromessa.
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