Impugnazione intimazione di pagamento e giudice tributario
9 Giu, 2025
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L’intimazione di pagamento di cui all’art 50 DPR 602/73 , in quanto equiparabile al “vecchio” avviso di mora, è un atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario. L’intimazione di pagamento, infatti, deve intendersi ricompresa nell’elenco di cui all’art 19 DPR 546/92. In caso di impugnazione di un intimazione di pagamento davanti al giudice tributario, è importante conoscere i diritti.

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Sentenza della corte di cassazione su impugnabilità intimazione di pagamento

Nella sentenza n. 6436/2025, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi, in particolare, dell’intimazione di pagamento e della sua assimilabilità all’avviso di mora contemplato all’art 19 DPR 546/92 da cui ne fa derivare l’obbligo di impugnazione, pena la cristallizzazione della pretesa. Se l’intimazione (o “avviso di mora” che dir si voglia) non viene impugnata per vizi suoi “propri” (e cioè facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti oppure l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica nell’impugnazione intimazione di pagamento e giudice tributario.

La sequenza procedimentale

La sequenza procedimentale è la seguente: cartella di pagamento, impugnazione dell’intimazione di pagamento e poi atto di pignoramento.

Intimazione di pagamento

L’elenco degli atti impugnabili è contenuto nell’art 19 DLgs 546/92. Tale elenco ha natura tassativa ma non preclude la possibilità di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. L’intimazione ad adempiere è un atto disciplinato dall’art.50 DPR 602/73 e, pertanto, rientra tra gli atti autonomamente impugnabili. L’intimazione di pagamento deve essere impugnata per vizi suoi propri e quindi facendo valere la sua nullità per i seguenti presupposti:

  • mancata notifica degli atti presupposti:
  • illegittimità della pretesa (prescrizione) per vicende collegate alla mancata notifica degli atti presupposti.

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