Impugna subito la cartella notificata al portiere!
Contattaci , pertanto, compila il questionario ti contatteremo al più presto!
Per una consulenza gratuita, rivolgiti a Impugna subito la cartella notificata al portiere!
Indice
- Impugna subito la cartella notificata al portiere!
- Impugna subito la cartella notificata al portiere!
- Impugna subito la cartella notificata al portiere!
- Il ricorso per assenza di corretta comunicazione delle cartelle di pagamento
- La notifica al portiere deve essere seguita da una raccomandata
- La consegna al portiere non offre garanzie
- La notifica della cartella al portiere non è sufficiente per la validità
Impugna subito la cartella notificata al portiere!
Se ricevi una cartella di pagamento che viene notificata al tuo portiere accertati che la stessa venga seguita da una raccomandata informativa. In assenza della raccomandata successiva la notifica è nullla.
Tuttavia non puoi impugnarla perchè l’impugnazione sanerebbe il vizio di notifica .
Il comportamento da seguire è attendere la notifica dell’intimazione di pagamento e impugnare l’intimazione di pagamento per difetto di notifica degli atti prodromici.
Impugna subito la cartella notificata al portiere!
Con l’ordinanza n. 28850 del 31 ottobre 2025, la Sezione Tributaria ha affrontato il caso di una consegna effettuata presso il domicilio del debitore a mani del portiere dello stabile. Tuttavia, non fu successivamente trasmessa al contribuente una comunicazione formale dell’avvenuto deposito dell’atto. Secondo i giudici di legittimità, tale modalità non rispetta le garanzie previste dall’ordinamento. Di conseguenza, determina l’inefficacia della notificazione.
Impugna subito la cartella notificata al portiere!
La pronuncia ribadisce che la consegna a soggetti diversi dal destinatario, pur ammessa in presenza di determinate condizioni, richiede comunque un passaggio ulteriore volto a informare il soggetto inciso dell’esistenza dell’atto che lo riguarda. L’assenza di questa comunicazione aggiuntiva priva il contribuente della possibilità di conoscere tempestivamente la pretesa fiscale. Inoltre, non può esercitare le proprie difese. Di conseguenza, l’intero procedimento di riscossione risulta viziato. La Corte ha, tuttavia, precisato un ulteriore aspetto di rilievo. Ha chiarito che non è necessario pretendere la prova della ricezione della comunicazione informativa attraverso l’avviso di ritorno. L’ordinamento, infatti, attribuisce valore alla presunzione di conoscenza dell’atto quando la consegna avviene a una persona stabilmente inserita nell’organizzazione domestica o condominiale, come il portiere. Ciò non elimina, però, l’obbligo di inviare la comunicazione informativa al vero destinatario della cartella. Questo obbligo resta un adempimento imprescindibile per assicurare la regolarità della notifica.
La notifica della cartella al portiere non è sufficiente per la validità, è indispensabile l’invio della raccomandata successiva.
Il ricorso per assenza di corretta comunicazione delle cartelle di pagamento
Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo una serie articolata di doglianze che investivano tanto il profilo formale quanto quello sostanziale della pretesa erariale. In particolare, veniva contestata l’assenza di una corretta comunicazione delle cartelle di pagamento presupposte. Inoltre, vi era l’intervenuta estinzione dei crediti per decorso dei termini e la perdita del potere impositivo per scadenza dei limiti temporali previsti dalla legge.
Ulteriore censura riguardava il mancato rispetto delle garanzie riconosciute dallo Statuto dei diritti del contribuente, ritenute compromesse dall’operato dell’agente della riscossione.
La correttezza dell’attività notificatoria svolta dall’Amministrazione. L’allora Commissione Tributaria Regionale, infatti, riconosceva come valide non soltanto le consegne effettuate presso il domicilio del debitore a soggetti terzi, come il custode dello stabile (portiere), ma anche quelle realizzate tramite posta elettronica certificata (PEC). Inoltre, erano considerate valide quelle realizzate mediante deposito e affissione presso la sede comunale.
La notifica della cartella al portiere non è sufficiente per la validità, è indispensabile l’invio della raccomandata successiva.
La notifica al portiere deve essere seguita da una raccomandata
La società, non condividendo l’esito del doppio grado di merito, decideva di adire la Suprema Corte. Articolava un ricorso per Cassazione fondato su quattro distinti motivi di censura. Tra questi assumeva particolare rilievo la critica rivolta alla legittimità delle notificazioni eseguite tramite il portiere dell’edificio, in assenza dell’ulteriore comunicazione destinata a informare formalmente il destinatario dell’avvenuta consegna dell’atto. Ciò era ritenuto essenziale ai fini della tutela delle proprie prerogative difensive.
L’attenzione dei giudici si è concentrata, in particolare, sulle cartelle recapitate mediante consegna al portiere dell’edificio in cui aveva sede il destinatario. In relazione a tale fattispecie, la Suprema Corte ha affermato che questa forma di recapito, sebbene prevista dall’ordinamento, non può ritenersi sufficiente da sola a garantire la piena conoscibilità dell’atto da parte del soggetto inciso.
Proprio per tale ragione, è stato ribadito che grava sull’ufficiale incaricato della notificazione l’obbligo di procedere a un ulteriore adempimento, consistente nell’invio di una comunicazione successiva, a mezzo raccomandata, finalizzata a informare il contribuente dell’avvenuta consegna al soggetto terzo. La mancanza di questo passaggio integrativo determina un vizio che incide sulla validità dell’intera procedura notificatoria. In effetti, ciò comporta effetti demolitori sull’atto stesso.
La notifica della cartella al portiere non è sufficiente per la validità, è indispensabile l’invio della raccomandata successiva.
La consegna al portiere non offre garanzie
La Corte ha richiamato un orientamento interpretativo ormai stabile, secondo cui la consegna al portiere non offre garanzie intrinseche circa l’effettivo recapito dell’atto al destinatario finale. Di conseguenza, è necessaria una forma di avviso che consenta a quest’ultimo di esercitare consapevolmente le proprie prerogative difensive. In assenza di tale presidio, risulta compromesso l’equilibrio tra esigenze di efficacia dell’azione amministrativa e tutela dei diritti del contribuente.
Diversa valutazione è stata, invece, espressa in relazione alle ulteriori censure sollevate nel ricorso. La Cassazione ha, infatti, ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria con riguardo alle notifiche effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC). Inoltre, la Corte ha precisato che la validità di tali comunicazioni non è inficiata dalla circostanza che l’indirizzo del mittente non risulti inserito in pubblici registri. Tuttavia, ciò vale purché si tratti di un recapito riconducibile a un ente istituzionale e idoneo ad assicurare l’identificabilità della provenienza dell’atto.
La notifica della cartella al portiere non è sufficiente per la validità, è indispensabile l’invio della raccomandata successiva.
La notifica della cartella al portiere non è sufficiente per la validità
Il punto centrale dell’analisi riguarda la consegna degli atti al portiere dello stabile, rispetto alla quale i giudici hanno individuato la causa dell’invalidità non in un formalismo astratto. Piuttosto, tale causa risiede nell’esigenza di assicurare un equilibrio effettivo tra l’interesse pubblico alla sollecita riscossione delle entrate e la salvaguardia del diritto di difesa, considerato valore primario e non comprimibile. In tale prospettiva, l’invio della comunicazione informativa successiva assume una funzione decisiva: essa non rappresenta un mero adempimento accessorio. Al contrario, costituisce uno strumento indispensabile per fondare una presunzione qualificata di reale conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Senza questo passaggio, la consegna a un soggetto terzo (nel caso in questione, al portiere), ancorché stabilmente inserito nell’organizzazione dell’edificio, non è sufficiente a garantire che il contribuente sia stato posto nelle condizioni di reagire tempestivamente alla pretesa dell’Erario.
Contattaci , pertanto, compila il questionario ti contatteremo al più presto!









