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20 Dic, 2025.

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Debiti oggetto della rottamazione quinques (parte 1)

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, riguarda le somme:

  • derivanti dall’omesso versamento di: imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA);
  • contributi previdenziali inps;
  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.

Debiti oggetto della rottamazione (parte 2)

Inoltre possono essere estinti:

  • pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2017 oggetto di: definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
  • definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
  • definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
  • definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
  • riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019);

Debiti oggetto della rottamazione (parte 3)

  •  i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 si è determinata l’inefficacia della definizione, oggetto di: definizione agevolata dei carichi dall’1.1.2000 al 30.6.2022 (“rottamazione-quater” ex art. 1, comma 235, Legge n. 19 2022);
  • riammissione alla “rottamazione-quater” (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.
  • Relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada la “rottamazione-quinquies” è consentita limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

Somme escluse dalla quinques

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per i debiti risultanti da singoli carichi affidati all’Agente delle riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 sono state versate tutte le rate scadute a tale data, oggetto di:

  • definizione agevolata dei carichi dall’1.1.2000 al 30.6.2022 (“rottamazione-quater” ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);
  • riammissione alla “rottamazione quater” (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.

Modalità di definizione

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:

  •  entro il 30.4.2026 (entro tale termine è altresì possibile integrare una dichiarazione già presentata);
  • utilizzando l’apposito modello.

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

L’estinzione del giudizio, che comporta l’inefficacia delle sentenze di merito / Provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato, richiede:

  • l’effettivo perfezionamento della definizione, che si realizza con il pagamento della prima rata / unica soluzione delle somme dovute; fai domanda subito per la quinques.
  • la produzione in giudizio della domanda di definizione nonché della documentazione attestante il pagamento della prima rata / unica soluzione.

Modalità di adesione

Entro il 30.6.2026 l’Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate (non inferiore a € 100) nonché la data della relativa scadenza. Come sopra accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuati

  • in unica soluzione entro il 31.7.2026;
  • in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

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